I Versamenti Sospesi Previsti Nel Decreto Sostegni – Bis
Con Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni -bis), all’articolo 9, comma 1, sono state rinviate nuovamente le scadenze delle cartelle e dei pagamenti.
Nello specifico, la notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’agenzia delle entrate viene sospesa fino al 30 giugno e, fino alla stessa data, restano bloccati i pignoramenti di stipendi e pensioni.
I pagamenti dovuti riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 (sia che si tratti cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo o avvisi di addebito Inps, compreso il pagamento delle rate dei piani di dilazione) dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 luglio 2021.
Il pagamento potrà essere effettuato anche il 2 agosto e considerato tempestivo in quanto la scadenza fissata dal DL 73/2021 coincide con il sabato.
Sospese fino al 30 giugno 2021:
- Le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione;
- Gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del d. Decreto Rilancio, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. A decorrere dal 1° luglio 2021, cessati gli effetti della sospensione (quindi a decorrere dal 1° luglio 2021) riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore;
- Le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.
Infine, con decorrenza dal 1° ottobre 2021, il decreto “Sostegni-bis” ha disposto lo scioglimento della società “Riscossione Sicilia Spa” e affidato l’esercizio delle funzioni dell’attività di riscossione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione che subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia Spa.