Indicazioni In Merito Al Conferimento Interno Dell’incarico Di Direttore Dei Lavori
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con il comunicato del 26 maggio, ha fornito indicazioni operative alle stazioni appaltanti in merito al conferimento interno dell’incarico di direttore dei lavori.
La materia degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, funzionali alla realizzazione di lavori pubblici, è disciplinata dal decreto legislativo n. 50/2016 che ne prevede l’attribuzione o all’interno delle stazioni appalti o all’esterno. A riguardo, l’art. 24 del Codice, rubricato “Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”, stabilisce che le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:
- dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le Comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- dai soggetti di cui all’articolo 46.
Il successivo articolo 101, rubricato “Soggetti delle stazioni appaltanti”, impone alle stazioni appaltanti di individuare, prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. La medesima disposizione, inoltre, individua sia i compiti e le attività del direttore dei lavori sia le responsabilità di quest’ultimo. L’articolo 111, rubricato “Controllo tecnico, contabile e amministrativo”, precisa che se le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione dei lavori, l’affidano nell’ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l’affidamento degli incarichi di progettazione.
Di conseguenza, le stazioni appaltanti che intendano affidare al proprio interno le attività di direzione dei lavori, devono individuare, prima dell’avvio della procedura, il nominativo del direttore dei lavori. Quest’ultimo, deve essere scelto tra i dipendenti:
- dei propri uffici tecnici;
- degli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i Comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le Comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- degli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge.
Ai sensi dell’articolo 101, comma 3, del Codice: “Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti”. Si precisa inoltre, nel senso sopra prospettato, sia la disciplina generale dei conflitti di interesse di cui all’articolo 42 del Codice sia lo specifico regime di incompatibilità sancito dall’articolo 26 del Codice, secondo cui lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.
Per capire se sussista o meno una situazione di conflitto di interessi ovvero di incompatibilità a svolgere l’incarico di direzione dei lavori è necessario che sia individuato nominativamente il soggetto titolare dell’incarico.