CREDITO D’IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN, PARTE INTEGRANTE DEL PIANO TRANSIZIONE 4.0.
Il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato il decreto attuativo del Piano Transizione 4.0 attraverso cui avviare la nuova politica industriale del Paese, in grado di sostenere una veloce ripresa dell’economia dopo l’emergenza Covid.
Con il Piano saranno mobilitati 7 miliardi di euro di risorse per le imprese che maggiormente punteranno sull’innovazione, gli investimenti green, in ricerca e sviluppo, in attività di design e innovazione estetica, sulla formazione 4.0.
Il decreto, oltre a consentire alle imprese di condurre gli investimenti in corso e di programmare quelli successivi con maggiori certezze sul piano operativo e interpretativo, definisce le modalità attuative del nuovo credito d’imposta per il periodo successivo al 31 dicembre 2019.
Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico:
- il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.
Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati:
- il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro
La classificazione delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta è operata sulla base delle regole indicate nell’articolo 3 del decreto, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida del Manuale di Oslo dell’OCSE.
- il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologicao di innovazione digitale 4.0.
Attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale:
- il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.
Beneficiari: Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse: le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili al credito d’imposta, la documentazione contabile oggetto di certificazione ai sensi del citato comma 205 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, deve comprendere anche i fogli presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività ammissibili, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o dal responsabile delle attività. Per i beni materiali mobili e per i software utilizzati nelle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, la documentazione contabile deve comprendere anche la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa o del responsabile delle attività ammissibili relativa alla misura e al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per tali attività.
Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte.
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale. La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
Il credito si applica alle spese in Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.