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Credito d’imposta e Investimenti in Beni Strumentali 4.0: Nuove Aliquote

By consulteam inFinanza agevolata

Per i nuovi investimenti in beni materiali e immateriali tradizionali e per quelli materiali 4.0, effettuati dal 1° gennaio 2022, scatteranno aliquote agevolative meno vantaggiose.

Per i beni immateriali 4.0, invece, anche nel 2022 l’aliquota agevolativa resta fissata al 20% del costo.

Ciò è quanto previsto dalla Legge n. 178/2020, c.d. Manovra 2021, (articolo 1, commi 1054, 1055, 1056, 1057 e 1058).

Di conseguenza imprese e professionisti, per il bonus beni tradizionali, per godere delle attuali e più elevate misure del beneficio, dovranno prenotare o effettuare gli investimenti entro la fine del 2021.

Per i beni materiali 4.0, per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022, il credito d’imposta scenderà dal 50% al 40% per lo scaglione fino a 2,5 milioni, dal 30 al 50% per quello tra 2,5 e 10 milioni, mentre rimarrà al 10% per l’ultimo scaglione tra 10 e 20 milioni.

Il criterio generale da applicare nell’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione di cui all’articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020, è quello di competenza ex articolo 109 commi 1 e 2, Tuir, in base al quale:

  • le spese incerte nell’esistenza o non determinabili in modo obiettivo concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui si verificano tali condizioni (c.d. requisito di certezza);
  • le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data di consegna o spedizione, ovvero se diversa e successiva alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tenere conto delle clausole di riserva della proprietà;
  • le spese per acquisizione di servizi si considerano sostenute alla data di ultimazione delle prestazioni.

In caso di acquisizioni di beni con contratto di leasing invece rileva, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 4/E/2017, la data di consegna al locatario ovvero in caso il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, la dichiarazione di esito positivo di collaudo da parte del locatario.

 

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