Il Consiglio di Stato sul principio della “invarianza” della graduatoria di gara
Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 7533 dell’11/11/2021, si pronuncia in merito al principio della c.d. “invarianza della graduatoria” affermando la conformità dello stesso alla costituzione e al diritto eurounitario in riferimento ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
L’art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 difatti, fissa la regola di invarianza della graduatoria concorsuale e di irrilevanza delle sopravvenienze. Di conseguenza, una volta annullata l’aggiudicazione precedente, la stazione appaltante non ha affatto l’obbligo di rinnovare l’intera procedura a gara ma deve procedere allo scorrimento della graduatoria con affidamento alla seconda classificata, con offerta valutata come non anomala dall’Amministrazione.
Una volta conclusa la fase di ammissione, ogni successiva vicenda, compreso l’annullamento di un’aggiudicazione, non incide sulla graduatoria, sussistendo il solo obbligo della stazione appaltante di procedere allo scorrimento della graduatoria senza alcun ricalcolo e modifica dei punteggi attribuiti.
Ciò al fine garantire continuità alla gara e stabilità ai suoi esiti nonché impedire, o comunque vanificare, la promozione di controversie meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti che non si sono posizionate utilmente in graduatoria.
I giudici di Palazzo Spada chiariscono inoltre che non è neanche possibile richiedere un risarcimento danni, perché la risarcibilità del danno presuppone in ogni caso una condotta illecita o illegittima dell’amministrazione.