Contributo A Fondo Perduto Per Attività Economiche E Commerciali Nei Centri Storici
Con il provvedimento n. 352471 del 12 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza Covid-19 di cui all’art. 59 del D.L. n. 104/2020 “Decreto Agosto”.
Sarà possibile richiedere il contributo a partire dal 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021.
L’istanza, dovrà essere predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate e trasmessa direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, o tramite un intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Al fine di individuare i beneficiari del bonus è necessario fare riferimento all’ultima rilevazione Istat sulla presenza di turisti provenienti da paesi esteri.
Oltre alla verifica circa la presenza di turisti stranieri è necessario verificare un ulteriore requisito collegato alla diminuzione del fatturato. L’art. 59, al comma 2, stabilisce difatti che il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato (conseguito nella zona A del Comune fruibile per l’agevolazione) e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore alla metà dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
Nell’istanza bisogna indicare i seguenti dati:
- il codice fiscale del soggetto, persona fisica persona non fisica, che richiede il contributo;
- il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
- l’indicazione se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a1 milione di euro
- l’indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019;
- l’indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 59 del decreto;
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, nonché il codice catastale dei predetti comuni;
- l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
- la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza;
- il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza.
L’importo del contributo a fondo perduto negozi deve essere calcolato applicando, alla differenza di fatturato e corrispettivi registrata, la percentuale del:
- 15%, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente;
- 10%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro nel periodo d’imposta precedente;
- 5%per i soggetti con ricavi o compensi superiori.
In particolare l’importo minimo del contributo è pari a:
- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi.
L’importo massimo del contributo a fondo perduto è fissato a 150.000 euro.
Il contributo nella misura minima può essere riconosciuto anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività nei centri storici dal 1° luglio 2019. La CM 22/2020 ha ritenuto doversi fare riferimento alla sola data di apertura della P.IVA, non anche alla data di effettivo avvio dell’attività.
Trattasi del medesimo requisito (il calo di almeno 1/3 dell’imponibile che ha partecipato alla liquidazione periodica Iva) già previsto dal DL Rilancio, ma riferito al mese di giugno (in luogo del mese di aprile); l’esonero dalla verifica del requisito, tuttavia, in quest’ultimo caso risulta esteso non solo ai soggetti costituiti fin dal 1/01/2019 (e non da aprile 2019), ma anche ai soggetti con sede in un comune per il quale al 31/01/2020 risultava essere stato dichiarato lo stato di emergenza.
Il contributo è alternativo al solo contributo a fondo perduto per le attività della ristorazione, ex art. 58 DL104/2020. Nel caso in cui al contribuente spettino entrambe le agevolazioni potrà liberamente scegliere tra quella più conveniente e non è compatibile con il reddito di cittadinanza in godimento pari / superiore a quello dell’indennità. È cumulabile, al contrario, con il contributo a fondo perduto eventualmente ottenuto per il mese di aprile (ex art. 25 DL 34/2020).