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Le Novità Ulteriori Introdotte Dal Decreto Ristori Bis Connesse All’emergenza Epidemiologica

By consulteam inAttualità

Il Decreto Ristori bis (Decreto Legge del 9 novembre 2020 n. 149) pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2020 n. 279, contiene misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori, alle imprese e giustizia connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto stanzia ulteriori risorse, quantificate complessivamente in circa 2.569 milioni per il 2020 e 1.007 nel 2021, destinate al ristoro delle attività economiche interessate dalle ultime misure restrittive.

È prevista la cancellazione della seconda rata dell’IMU per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dall’ultimo DPCM, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. Sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre per i soggetti che esercitano attività economiche sospese.

Nelle aree in cui è prevista la sospensione delle attività scolastiche delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado viene riproposto il bonus baby sitter.

Nelle regioni rosse si potrà richiedere un buono di 1.000 nei casi in cui il lavoro dei genitori non potrà essere svolto in modalità agile.

Ai lavoratori dipendenti è previsto un congedo straordinario con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione mensile. L’agevolazione è prevista anche per le famiglie con disabili, senza limiti di età, nei casi di chiusura delle scuole o dei centri diurni.

Nel decreto Ristori bis è prevista un’estensione delle attività che avranno diritto ai contributi a fondo perduto, rispetto alla platea del primo decreto Ristori.

In base a quanto previsto dall’articolo 1, il contributo è aumentato del 50% per le seguenti attività interessate da ulteriori restrizioni:

  • codice ATECO 561030: gelaterie e pasticcerie;
  • codice ATECO 561041: gelaterie e pasticcerie ambulanti;
  • codice ATECO 563000: bar e altri esercizi simili senza cucina;
  • codice ATECO 551000: alberghi.

L’incremento del contributo a fondo perduto spetta solo per le attività con:

“domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020”. In sostanza dovrebbero ricevere l’aumento solo le attività delle regioni delle zone rosse e arancioni. Per il 2021 vengono inoltre previsti contributi a fondo perduto per gli operatori che hanno sede operativa nei centri commerciali e per gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. Se tali soggetti rientrano tra i codici ATECO previsti nell’allegato 1 e riportati nella tabella riassuntiva hanno diritto al contributo entro il 30% del contributo a fondo perduto dell’articolo 1 del decreto Ristori, nella sua versione aggiornata.

Un altro contributo a fondo perduto è previsto per i soggetti con partita IVA attiva al 25 ottobre 2020, che svolgono in maniera prevalente una delle attività previste nell’allegato 2 e che hanno domicilio fiscale o sede operativa in regioni classificate come zone rosse.

Il decreto estende alle nuove attività con i codici ATECO riportati nell’allegato 2, che danno diritto ai contributi a fondo perduto, il bonus affitti.

Vengono inoltre inseriti i seguenti codici ATECO, ovvero agenzie di viaggio e tour operator:

  • 79.1;
  • 79.11;
  • 79.12.

Per i soggetti che operano nelle regioni rosse, secondo quando indicato nell’ultimo DPCM, viene esteso quanto previsto dal primo decreto Ristori.

La misura dell’agevolazione è del 60%, per gli immobili a uso non abitativo, o del 30% (50% per le strutture turistico-ricettive), in caso di affitto d’azienda.

Si ha diritto all’agevolazione se nel mese di riferimento, si è avuta una contrazione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il periodo di riferimento per il nuovo bonus affitti sarà quello compreso tra ottobre e dicembre: in altre parole sono interessate le mensilità di ottobre, novembre e dicembre.

Anche per quanto riguarda la sospensione dei contributi INPS si deve fare riferimento alla lista delle attività indicate dal decreto Ristori.

In questo caso tuttavia la misura viene graduata a seconda della gravità della situazione coronavirus nel territorio di riferimento.

È è prevista anche la sospensione dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro per il mese di novembre, per tutte le attività, comprese quelle che operano nelle regioni classificate come gialle.

Per le attività delle zone arancioni e rosse, invece, l’agevolazione è estesa anche al mese di dicembre 2020.

Il decreto Ristori bis prevede inoltre interventi per la filiera agricola e per quella della pesca e dell’acquacoltura.

Viene previsto un sostegno, con un fondo straordinario, in favore dei soggetti attivi nel terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazione di promozione sociale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che non rientrano fra i beneficiari del contributo a fondo perduto.

I destinatari sono le imprese previste nel primo decreto Ristori e attive nei settori indicati dallo stesso. Per tali soggetti è prevista la totale decontribuzione per il mese di dicembre 2020.

All’interno del Decreto Ristori bis, compare una modifica al Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n.81/2008) per la parte di valutazione del rischio biologico.

Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

  • ALLEGATO XLVII “INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO”:

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico in questione.

Nella tabella, “raccomandato” significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

  • ALLEGATO XLVIII “CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI”:

Nella tabella, “raccomandato” significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per gli agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie  in base a una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

Previste infine anche misure urgenti per la decisione dei giudizi penali di appello e per la sospensione dei termini utili ai fini del computo della prescrizione, nonché dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo dell’emergenza epidemiologica.

 

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