Contributi A Fondo Perduto Per Agenti E Rappresentanti Di Commercio (Decreto Ristori Quater)
Il Decreto Ristori Quater estende la platea di beneficiari che potranno richiedere il contributo a fondo perduto con nuovi codici ATECO: agenti e rappresentanti di commercio.
I nuovi codici ATECO compresi tra il 46.12 e il 46.19 si trovano nell’allegato 1 del decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre.
In particolare spetta ai soggetti che alla data del 25 ottobre abbiano P.IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO sotto indicati.
Il Consiglio dei Ministri, nel comunicato stampa del 30 novembre, precisa “La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio.”
Rimangono ancora esclusi i professionisti iscritti agli Ordini: le partite IVA iscritte a casse di previdenza di categoria, così come per gli iscritti alla Gestione Separata INPS.
I contributi a fondo perduto del Decreto Ristori, le cui domande possono essere presentate fino al 15 Gennaio 2021, funzionano su un doppio binario:
- Chi aveva già chiesto i finanziamenti del decreto Rilancio non deve rifare domanda: i contributi arriveranno direttamente sul conto corrente dei beneficiari;
- Chi non li ha chiesti o non era tra i possibili beneficiari, dovrà presentare istanza, seguendo la procedura di presentazione della domanda descritta dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 20 novembre 2020 n. 358844.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita mediante:
- L’applicazione desktop telematico: la trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica fornitura;
- Servizio web: disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Nel 2020 sarà possibile erogare solo i nuovi contributi automatici a coloro che avevano già presentato istanza ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Rilancio, di conseguenza, gli oneri sono suddivisi tra gli esercizi 2020 e 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.