Bonus R&S: la scusabilità dell’errore formale del revisore contabile all’atto della certificazione
La sussistenza del credito d’imposta R&S deve essere confermata da apposita certificazione ad opera di un revisore legale dei conti o di una società di revisione. Il contribuente che, in attesa della certificazione, abbia compensato il bonus ha compiuto un errore formale e, dunque, sanzionabile con 250 euro suscettibili di ravvedimento.
Una serie di problemi si pongono quando il contribuente procede alla compensazione del credito d’imposta in assenza della necessaria documentazione. In questi casi, essi si domandano quale sia la procedura da seguire per regolarizzare l’errore. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare 38584/2019, ha evidenziato che si tratta di un errore formale. Dunque, l’adempimento dell’onere di certificazione, con apposita documentazione contabile, si presenta come condizione formale per l’utilizzo del credito d’imposta. Anche la relativa sanzione dovrà considerarsi formale.
Il modus operandi della compensazione e la documentazione obbligatoria
Il credito d’imposta R&S, relativo allo scorso anno, potrà essere utilizzato in compensazione nell’anno corrente così come i nuovi crediti introdotti dalla legge di Bilancio per il 2020 (ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative) potranno essere adoperati nel 2021 sempre che risulti l’effettivo sostenimento delle spese da specifica documentazione. Il legislatore dispone che il credito d’imposta R&S ai sensi del D.L. 145/2013 è usufruibile solo a seguito dell’avvenuto adempimento degli obblighi di documentazione contabile come allegata dall’impresa beneficiaria. Con particolare riguardo alle imprese che non sono obbligate ex lege alla revisione legale dei conti, la documentazione sarà predisposta o da un revisore legale dei conti oppure da una società di revisione. L’iscrizione al registro ex art.8 del d.lgs. n.39/2010 si presenta come condizione necessaria tanto per i revisori legali dei conti quanto per le società di revisione.
Sempre in riferimento alle imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, si evidenzia che le spese, sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione, implicano un incremento del credito per un importo massimo di 5000 euro, sempre nei limiti di spettanza del bonus.
Le diverse tipologie di errore e le rispettive sanzioni
Il revisore contabile potrebbe riscontrare delle incongruenze quando il contribuente abbia compensato un importo maggiore rispetto al credito spettante. In casi del genere, verrà applicata la sanzione del 30% prevista per i crediti non spettanti mentre sarà del 100% oppure del 200% per i crediti inesistenti nei casi caratterizzati da fraudolenza.