AGEVOLAZIONI FISCALI: le maggiori innovazioni introdotte con il BONUS FORMAZIONE 4.0
La Legge di Bilancio 2020 ha prorogato le precedenti agevolazioni con riguardo alle spese per la formazione del personale sostenute nel periodo d’imposta successivo al 31/12/2019.
Il beneficio potrà arrivare fino al 60% se l’attività di formazione interessa dipendenti svantaggiati oppure molto svantaggiati. A differenza dello scorso anno, l’attività di formazione non dovrà più essere disciplinata mediante contratti collettivi aziendali o territoriali e potrà essere commissionata anche ad istituti tecnici superiori.
Dunque, per fruire del riconoscimento del credito d’imposta non è più necessario disciplinare espressamente lo svolgimento dell’attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali (l.n.160/2019, articolo 1, commi 210-217). Secondo le associazioni imprenditoriali, si tratta dell’eliminazione del principale ostacolo al credito d’imposta.
Altresì, la legge di Bilancio 2020 ha ritoccato i limiti massimi annuali. Le misure contenute nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 maggio 2018 continueranno ad applicarsi se compatibili e se non sia stato disposto diversamente dalla legge.
Il meccanismo per il calcolo del credito d’imposta
Il credito d’imposta viene calcolato sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta successivo al 31/12/2019 relative al personale dipendente impiegato nell’attività formativa. Il legislatore pone, qui, una certa attenzione al costo aziendale riferibile alle ore o alle giornate dedicate alla formazione del personale. Il costo aziendale, in questi casi, si fa sinonimo di retribuzione al lordo delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali ma comprensiva di una serie di voci particolari.
L’agevolazione spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese, del 40% per le medie e del 30% per le grandi con i limiti annuali espressamente indicati dalla Legge di Bilancio 2020.
Le attività riconducibili alla Formazione 4.0
Ai sensi del decreto 4 maggio 2018, sono considerate ammissibili, per il credito d’imposta, tutte quelle attività formative dirette all’acquisizione e al consolidamento di competenze o conoscenze nelle seguenti tecnologie:
- Big data e analisi dei dati.
- Cloud e fog computing.
- Cyber security.
- Simulazione e sistemi cyber fisici.
- Prototipazione rapida.
- Sistemi di visualizzazione.
- Realtà virtuale (Vr).
- Realtà aumentata.
- Robotica avanzata e collaborativa.
- Interfaccia uomo macchina.
- Stampa tridimensionale.
- Internet per le cose e per le macchine.
- Integrazione digitale dei processi aziendali.
La formazione riguarderà, nello specifico, i dipendenti dell’impresa beneficiaria con un regolare contratto di lavoro subordinato o con un contratto di apprendistato. L’attività in questione potrebbe essere organizzata direttamente dall’impresa con proprio personale o con personale docente esterno accompagnato da un tutor interno oppure l’organizzazione integrale potrebbe essere affidata a imprese esterne ( soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione, università pubbliche o private, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali, soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea o agli istituti tecnici superiori). E’ importante sottolineare che possono fruire del credito d’imposta, finalizzato all’innovazione dell’azienda, tutte le imprese, escluse quelle in difficoltà o destinatarie di misure interdittive; senza discriminazioni legate all’attività economica esercitata, alla natura giuridica, alle dimensioni, al regime contabile o alle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Gli obblighi da rispettare per l’impresa beneficiaria ai sensi del decreto 4 maggio 2018
Gli adempimenti da rispettare per beneficiare del credito d’imposta sono quelli espressamente definiti con il decreto 4 maggio 2018:
- L’ elaborazione di una relazione che possa dimostrare le modalità e i contenuti dell’attività di formazione svolta. Alla stessa, dovranno essere allegati i registri nominativi di svolgimento delle attività formative, sottoscritti dal personale e dal docente, e la documentazione contabile relativa alla corretta applicazione del beneficio.
- In riferimento ai costi, essi dovranno essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. La certificazione completa deve, poi, essere allegata al bilancio.
- Le imprese che traggono dei vantaggi dal bonus Formazione 4.0 dovranno effettuare un’apposita comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Attraverso questa procedura, il MiSe potrà acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia del bonus inerente al progresso tecnologico.
- Il credito d’imposta sarà utilizzato esclusivamente in compensazione, attraverso il modello F24 da presentare all’Agenzia delle Entrate, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ritenute valide.