Legittimità dell’affidamento diretto di un servizio pubblico di valore inferiore alla soglia: il TAR PUGLIESE si pronuncia
L’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016) consente, per importi inferiori ai 40 mila euro, l’affidamento diretto “adeguatamente motivato”. Nell’affidamento il RUP è tenuto a strutturare una procedura amministrativa rispettosa dei “principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità” (ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del codice). Tale procedura differisce dalla diversa ed aggiuntiva ipotesi di procedura negoziata “diretta” prevista nell’articolo 63 del codice dei contratti, che impone invece una specifica motivazione e che l’assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite dal legislatore (così T.A.R. Molise, Sez. I, 14 settembre 2018, n. 533).
Si pone a riguardo un problema di coniugare l’affidamento diretto con l’esigenza della “adeguata motivazione” poiché l’affidamento diretto si struttura all’esterno di un procedimento comparativo derogando ad un’esigenza formale imposta per altre e diverse procedure.
Il Tar Pugliese affronta il problema chiarendo che per procedere con l’assegnazione diretta, nell’ambito dei 40.000,00 euro, non rientra l’esigenza di motivazione né l’affidamento deve essere giustificato da particolari esigenze o necessità.
La fattispecie che si trova ad affrontare il tribunale amministrativo riguarda la richiesta di annullamento da parte del ricorrente della determina dirigenziale con cui il Comune di Taranto ha annullato in autotutela la precedente determina avente ad oggetto la locazione di n. 3 chioschi siti all’interno dello stadio comunale di Taranto. Il ricorrente impugna una contestuale determina dirigenziale, avente ad oggetto l’affidamento in via diretta da parte dello stesso Comune di Taranto ad una società di Servizi e Forniture circa il servizio ristoro da effettuarsi presso i predetti 3 chioschi siti all’interno dello Stadio Comunale, per il periodo necessario all’espletamento della gara da indire per l’affidamento in concessione dei 3 chioschi per l’espletamento del servizio di ristoro. Si contesta nel merito, l’utilizzo della procedura di affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett. A, ritenendo che il procedimento non fosse giustificato da particolari esigenze di urgenza e necessità nonché l’assenza di motivazioni nella determina di assegnazione.
Il caso in esame ha consentito ai giudici amministrativi pugliesi di fornire in sentenza, una chiara interpretazione della fattispecie dell’affidamento diretto nell’ambito dei 40.000,00 ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm., non avendo l’Amministrazione Comunale, alcun obbligo di motivazione con riguardo alla ricorrenza di condizioni di urgenza o necessità trattandosi si servizi di valore certamente inferiore alla soglia di 40.000,00.
Da quanto detto si desume che il RUP ha a disposizione due procedure sostanzialmente differenti in quanto, la fattispecie prevista dall’art 36 comma 2 lett. a) rispondendo ad esigenze di speditezza e tempestività mentre la procedura negoziata “diretta” ex art. 63 del codice dei contratti pubblici impone una specifica motivazione.