Fatturazione Elettronica 2021: Imposta Di Bollo E Nuove Specifiche
Il decreto 4 dicembre 2020 (GU Serie Generale n.314 del 19-12-2020) ha introdotto delle modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata.
Il legislatore ha rivisto anche i termini del versamento a partire dal 2021, prevedendo specifiche procedure di recupero e sanzioni in caso di mancato pagamento.
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è dovuta ogni qualvolta l’importo di questi documenti sia escluso, esente o fuori campo IVA per un ammontare superiore ad euro 77,47. Per indicare l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo, è necessario inserire una precisa dicitura in fattura, ovvero: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014”, che nel caso della fatturazione elettronica basterà riportare nell’apposito campo tracciato del file XML.
Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio mentre il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento è effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare, il pagamento dell’imposta è effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
L’ammontare della sanzione amministrativa, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo è “pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile”.
Per i versamenti con ritardo ma effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione sarà ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Si procederà invece con l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata e della sanzione amministrativa dovuta, se il contribuente non provvede al ravvedimento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
Dal 1° gennaio 2021, inoltre risulta obbligatorio l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche 1.6.2. della fattura elettronica, approvate dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 28 febbraio 2020 (modificato con Provvedimento del 20 aprile 2020) che consente a tutti gli operatori Iva che devono predisporre la fattura elettronica di procedere senza errori alla loro predisposizione nel formato XML e inviarle ai clienti tramite il sistema d’interscambio.
Il formato XML della fattura elettronica deve ora dettagliare:
- Codice tipo – Documento (Codice TD);
- Codici natura Iva dell’operazione (Codice N): devono essere indicati obbligatoriamente quando nella fattura, non viene evidenziata l’imposta sul valore aggiunto.