Le Nuove Specifiche Per Le Fatture Elettroniche Saranno Obbligatorie A Partire Dal 2021
Le novità in merito alle regole tecniche di predisposizione delle fatture elettroniche, sono contenute nella versione 1.6.1 delle specifiche tecniche per la compilazione delle e-fatture disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Dal 1° ottobre in via facoltativa, con obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2021, diventano operativi i nuovi schemi ed i nuovi controlli ma fino al 31 dicembre 2020 il SdI accetterà le fatture elettroniche predisposte con ambedue gli schemi.
I codici “Natura” ed i codici “Tipo Documento” diventano più dettagliati:
cambia lo schema relativo alla predisposizione delle fatture ordinarie, semplificate così come quelle transfrontaliere, con il venir meno – a titolo di esempio – dell’obbligo di indicare l’importo dell’imposta di bollo pagata, all’interno del campo “DatiBollo”.
In relazione alla ritenuta, vi è l’introduzione dei seguenti codici all’interno della sezione Dati Generali Documento:
- RT01 Ritenuta persone fisiche
- RT02 Ritenuta persone giuridiche
- RT03 Contributo INPS
- RT04 Contributo ENASARCO
- RT05 Contributo ENPAM
- RT06 Altro contributo previdenziale
A cambiare sono anche i codici “TipoDocumento”, che classificano la tipologia di fattura trasmessa al SdI. I codici utili al fine di individuare la tipologia di operazione, che sarà possibile indicare in fattura a partire dal 1° ottobre 2020, sono i seguenti:
- TD01 Fattura
- TD02 Acconto/Anticipo su fattura
- TD03 Acconto/Anticipo su parcella
- TD04 Nota di Credito
- TD05 Nota di Debito
- TD06 Parcella
- TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
- TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
- TD21 Autofattura per splafonamento
- TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
- TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
- TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
- TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
- TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
- TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
Il passaggio alla fattura elettronica evoluta è un primo passo per la messa a punto della dichiarazione precompilata per le partite IVA. L’Agenzia delle Entrate utilizzerà anche i dati delle e-fatture trasmesse al SdI per predisporre le bozze dei dichiarativi di imprese e professionisti.