Utilizzo Del Green Pass Sul Lavoro: Modifiche Sulle Regole Di Sospensione
Il testo definitivo sull’obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori, pubblici o privati (DL 127/2021), approvato la scorsa settimana in Consiglio dei ministri, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ma prima di arrivare al Quirinale, per la firma del presidente della Repubblica, è stato modificato.
Il provvedimento firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, difatti, ha eliminato la sospensione dal lavoro ma lasciato intatto l’obbligo di esibirlo per poter accedere ai luoghi di lavoro. Chi si presenta in sede di lavoro senza Certificazione Verde Covid-19, sarà assente ingiustificato e scatterà dunque, la sospensione dello stipendio.
In particolare:
- Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione: la retribuzione viene sospesa dal primo giorno senza certificazione (senza conseguenze disciplinari e con conservazione del posto di lavoro). Non è più prevista la sospensione dal lavoro fino alla presentazione del certificato, neanche per i dipendenti privati sprovvisti di Green Pass. Resta la multa da 600 a 1.500 euro e la mancata retribuzione per ogni giorno di lavoro senza certificato (non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il posto di lavoro). I datori di lavoro che non verificano il rispetto delle regole e non predispongono corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. In pratica, le sanzioni per i lavoratori pubblici e privati sono state equiparate ed è stata eliminata la possibilità di sospensione.
- Per i dipendenti delle piccole aziende con meno di 15 dipendenti: la possibilità di sospensione è stata mantenuta dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata: in questo caso possono sospendere il lavoratore e attivare una sostituzione fino a 10 giorni. Nel testo in Gazzetta Ufficiale è stata anche aggiunta la possibilità di un rinnovo del contratto di sostituzione, ma una sola volta e sempre entro il 31 dicembre 2021.
L’obbligo di Green Pass scatta per tutti i contesti di lavoro dal 15 ottobre, anche per chi fa formazione o volontariato con contratti esterni. Sono ricompresi tra i soggetti chiamati a possedere la Certificazione Verde Covid-19 anche i collaboratori familiari (badanti, colf e baby sitter) ed i piccoli artigiani autonomi (come l’idraulico e l’elettricista) che svolgono la propria attività nel pubblico e nel privato. Stesso obbligo anche per le Partite IVA (studi professionali e fornitori).
Inoltre nella versione definitiva del decreto approvato in consiglio dei ministri, si legge che l’applicazione del prezzo calmierato sui tamponi, è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2.