Modulo Cila-Superbonus Pubblicato In Gazzetta Ufficiale
Con accordo del 4 agosto 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2021, lo Stato, le regioni, le province autonome e le autonomie locali hanno adottato il modulo unificato e standardizzato per la presentazione della CILA ai fini del superbonus 110%.
Con il modulo di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) viene reso possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. In questo modo viene eliminata l’attestazione dello stato legittimo.
La documentazione progettuale da allegare viene resa più semplice in quanto le asseverazioni da parte del tecnico sono già trasmesse all’Enea e l’elaborato progettuale da presentare consiste nella descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare.
In particolare, il modulo per la Cila-superbonus contiene solo le informazioni essenziali:
- Devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (come la data di rilascio), ma per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione;
- Non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo, ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare;
- La documentazione progettuale da allegare è improntata alla massima semplificazione, anche perché le necessarie asseverazioni da parte del tecnico sono già trasmesse all’Enea;
- L’elaborato progettuale da presentare consiste nella descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare;
- Per gli interventi in edilizia libera, basterà una semplicissima descrizione dell’intervento nel modulo.
Per facilitare la compilazione, è inclusa una tabella riepilogativa degli allegati al modulo, che illustra anche i casi in cui si rendono necessari.
Si ricorda inoltre che le opere previste dall’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto-legge n. 34/2020, come modificato dall’articolo 33 del Decreto-legge n. 77/2021, costituendo interventi per l’efficientamento energetico e/o interventi strutturali (ad eccezione di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione), sono classificati come manutenzione straordinaria e devono essere legittimati tramite CILA Superbonus.
In questo modo le facilitazioni introdotte consentono di superare gli ostacoli burocratici che rendevano difficoltoso l’utilizzo.