Legittimi Motivi Per L’Oscuramento Dei Dati Contenuti In Sentenza
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 22561 del 10 agosto 2021, ha stabilito che l’oscuramento dei dati contenuti in un provvedimento giudiziario può avvenire solo previa istanza dell’interessato e in presenza di motivi legittimi che è necessario esplicitare e che le linee guida del Garante Privacy identificano con la particolare natura dei dati e la delicatezza della questione trattata.
L’interessato quindi, per motivi legittimi e con apposita istanza da depositare prima che sia definito il relativo grado di giudizio, può chiedere che in caso di riproduzione della sentenza o del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, le generalità e altri suoi dati identificativi riportati sull’originale siano oscurati.
Il caso oggetto della summenzionata sentenza, riguarda il caso di una compravendita immobiliare, in seguito alla quale l’Agenzia delle Entrate notificava alle parti e al Notaio rogante un avviso di liquidazione per maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale con riferimento al lastrico solare. L’avviso, impugnato dal Notaio con ricorso accolto, veniva riconfermato in sede di appello in seguito all’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 196/2003, il Notaio e le parti ricorrevano quindi per Cassazione, formulando istanza per l’oscuramento dei dati dei ricorrenti nel caso di comunicazione della sentenza a terzi.
A riguardo il giudice deve vagliare la legittimità dei motivi della richiesta, da intendersi in questo caso come meritevolezza delle ragioni addotte e non semplicemente come conformità della richiesta ad una facoltà prevista dalla legge.
Non essendo specificato quali siano i motivi legittimi, è necessario desumerli in conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento, bilanciando l’esigenza di riservatezza del singolo con il principio di generale conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali e del contenuto integrale delle sentenze.
I giudici della Cassazione richiamano la possibilità di far riferimento alle linee guida del Garante della Privacy del 2 dicembre 2010, che al punto 3 indicano come motivi legittimi la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento o la delicatezza della vicenda oggetto del giudizio.
Alla luce di quanto detto, i giudici, hanno rigettato l’istanza di oscuramento avanzata dai ricorrenti, ritenendo la richiesta formulata nel caso di specie non meritevole di accoglimento per i seguenti motivi:
- le parti non hanno specificato quali sono i motivi legittimi che giustificano l’oscuramento, limitandosi ad invocare l’applicazione della norma, ma più in generale perché una contesa tributaria, non contiene alcun dato sensibile, né si tratta di materia particolarmente delicata, come quelle che incidono sui diritti personalissimi;
- non essendovi imputazione di illecito, non sono peraltro neppure in discussione l’onore e la reputazione delle parti, che non hanno certo tenuto un comportamento elusivo ma si limitano a dissentire rispetto all’interpretazione data dall’Erario ad una norma di legge.