TAR CAMPANIA: Revoca Di Una Aggiudicazione In Presenza Di Contratto Di Appalto Pubblico Già Sottoscritto Per Irregolarità Contributive definitivamente accertate
Nella sentenza n. 5022, Sez. III del 04/11/2020, il Tar Campania analizza le ipotesi di irregolarità tributarie “definitivamente accertate” e la legittimità dell’annullamento dell’aggiudicazione anche dopo la stipula del contratto.
Un operatore economico si aggiudicava una gara (espletata mediante procedura telematica aperta da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo) e sottoscriveva con la stazione appaltante il relativo contratto divenendo affidatario del servizio di messa in disponibilità di mezzi meccanici mediante nolo a caldo per un periodo di sei mesi.
Dopo l’aggiudicazione e la firma del contratto, il RUP comunicava l’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione, essendosi evidenziate irregolarità definitivamente accertate agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse.
In seguito a ciò la stazione appaltante, disattese le osservazioni formulate dall’aggiudicataria, disponeva la revoca dell’aggiudicazione e la conseguente risoluzione del contratto di appalto.
Avverso tali provvedimenti l’aggiudicatario proponeva ricorso al TAR lamentando che:
- la revoca non poteva più intervenire essendo già intervenuta la stipula del contratto di appalto, potendo in tal caso la stazione appaltante procedere solamente al recesso (in accordo con quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria, sentenza n.14/2014);
- le irregolarità non erano definitivamente accertate, in quanto non erano stati notificati l’avviso di accertamento e le successive cartelle di pagamento, il che faceva venir meno il debito iscritto a ruolo.
Il Collegio rigetta le argomentazioni così formulate e respinge il ricorso precisando che non è invocabile, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la regola enunciata nella decisione dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 2014: “Se nell’ambito della normativa che regola l’attività dell’amministrazione nella fase del rapporto negoziale di esecuzione del contratto di lavori pubblici, è stata in particolare prevista per gli appalti di lavori pubblici una norma che attribuisce il diritto di recesso, non si può ritenere che sul medesimo rapporto negoziale si possa incidere con la revoca basata su presupposti comuni a quelli del recesso (la rinnovata valutazione dell’interesse pubblico per sopravvenienze) e avente effetto analogo sul piano giuridico (la cessazione ex nunc del rapporto negoziale”.
Nel caso di specie, la determinazione impugnata non si basa su una sopravvenienza ma è fondata su una ragione (preesistente) di esclusione, cosicché configura piuttosto un’ipotesi di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione. La qualificazione di revoca attribuita al provvedimento non incide sul potere del Giudice di vagliarne la legittimità in relazione al suo contenuto dispositivo, essendo indifferente il nomen juris adoperato.
È acclarato, inoltre, che si tratti di un accertamento definitivo di un debito tributario in quanto dall’istruttoria effettuata dall’Agenzia delle Entrate è emerso che:
- Le cartelle esattoriali sono state correttamente notificate – a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente – in quanto l’Agenzia delle Entrate ha dimostrato, con l’esibizione della schermata generata dal sistema informatico, l’avvenuta notifica;
- L’aggiudicatario non ha emendato gli errori commessi in sede di trasmissione delle liquidazioni periodiche.
In relazione a quanto detto, è quindi conclamato che si tratti di un accertamento definitivo di un debito tributario, di cui la ricorrente non poteva fondatamente essere all’oscuro alla scadenza del termine di partecipazione alla gara (8/1/2020) e che ne determina l’esclusione ex art. 80 co. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016.
Tanto premesso, il Collegio conclude affermando che “il ritiro dell’aggiudicazione si mostra legittimamente fondato sulla sussistenza di un motivo di esclusione che (…) preclude alla ricorrente di rendersi affidataria del servizio, con effetto caducante sul contratto nel frattempo sottoscritto” nonché “gli impugnati provvedimenti sono stati dunque legittimamente adottati in presenza di un motivo di esclusione, senza che sia apprezzabile il denunciato deficit motivazionale in presenza di atti aventi carattere vincolato alla verifica condotta e in relazione ai quali è in re ipsa l’interesse pubblico perseguito.”