Ecobonus e Sisma Bonus 110%: Responsabilità e sanzioni per i tecnici
Per la fruizione dei nuovi ecobonus e sisma bonus potenziati al 110%, fondamentale sarà il ruolo di banche e professionisti dell’area tecnica. Mentre per il ruolo delle prime dovremo attendere la conversione in legge del Decreto Rilancio e le linee guida che definiranno le modalità di cessione del credito e che con ogni probabilità le banche emaneranno entro il 1° luglio 2020, conosciamo già il ruolo dei professionisti dell’area tecnica.
Per quanto concerne L’ECOBONUS, tutti gli interventi dovranno:
- rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
- assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
In riferimento alla fruizione del SISMA BONUS potenziato al 110%, il D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal successivo D.M. del 7 marzo 2017, n. 65, definisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati.
Nel dettaglio, l’articolo 3, comma 2, del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, prevede che: “Il progettista dell’intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal (…) decreto 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato”. Il successivo comma 3 stabilisce che: “il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione di cui al comma 2, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti”. Il comma 4 dispone inoltre che: “il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista”. Il comma 5 statuisce, espressamente, che: “l’asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge n. 63 del 2013”.
Il Decreto Rilancio prevede che, ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
Di conseguenza i professionisti hanno l’obbligo di stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporterà la decadenza dei benefici fiscali senza responsabilità solidale. Ciò vuol dire che il contribuente sarà il primo responsabile.