Consulteam S.r.l.

Orari Uffici

Lun – Ven dalle 9 alle 18

+39 342 09 33 216

Hai domande? Contattaci.

Richiedi Informazioni
  • Home
  • Chi siamo
    • Il Team
    • Dicono di Noi
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
      • Credito di Imposta per attività di Ricerca e Sviluppo
      • Credito di Imposta “Bonus Investimenti Sud”
      • Credito di imposta ZES unica
      • Credito di imposta per i beni strumentali 4.0
      • Resto al SUD
      • Bando ISI 2024
    • Attestazione SOA
    • Certificazione dei Sistemi di Gestione
      • ISO 9001
      • ISO 14001
      • ISO 37001
      • ISO 45001
    • Sicurezza sul Lavoro
      • SGSL
    • Privacy
    • Gare d’Appalto
      • Rating di Legalità
    • Consulenza sul modello organizzativo ai sensi del D.Lgs 231
  • News
  • Contatti
Consulteam S.r.l.

I CHIARIMENTI DEL GARANTE PRIVACY SUI TEST SIEROLOGICI: Il datore di lavoro non può effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti

By consulteam inPrivacy

Il datore di lavoro non può direttamente fare test sierologici ai dipendenti. E’ stato chiarito dal Garante della privacy che, a seguito dell’accordo di protocollo siglato in data 14.03.2020 tra il Governo e le parti sociali per la prosecuzione delle attività lavorative nella situazione di emergenza Covid-19, poi integrato in data 24.04.2020 – ha fornito precise Linee Guida per garantire il trattamento corretto dei dati personali dei dipendenti da parte tanto delle imprese private quanto delle amministrazioni pubbliche.

Nell’ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi del lavoro e dei vari protocolli oggi adottati per evitare il contagio, il Garante ha voluto precisare il datore di lavoro può soltanto richiedere (e non obbligare) ai propri dipendenti di effettuare il test sierologico. Questo, in ogni caso, può essere disposto esclusivamente dal medico competente (o da altro professionista sanitario) secondo le norme relative all’emergenza Covid-19.

L’Autorità, in merito, precisa che solo il medico del lavoro, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici dei dipendenti di un’azienda poiché la finalità di prevenzione della diffusione e del contagio della patologia deve essere svolta da soggetti che esercitano tali funzioni in modo qualificato ed in via istituzionale.

L’emergenza sanitaria in atto non può giustificare una deroga alla disciplina in materia di privacy vigente e, di conseguenza, permane in capo al medico competente il divieto di riportare al datore di lavoro le specifiche patologie occorse al lavoratore. Devono essere rispettati i principi di protezione dei dati personali in conformità con le indicazioni fornite, a più riprese, dal Ministero della salute.

Il medico, sempre nell’ottica della salvaguardia della salute del lavoratore, deve provvedere a segnalare al datore di lavoro solo (e necessariamente) la particolare condizione di fragilità del dipendente tale da suggerire l’impiego in ambiti in cui il rischio di infezione risulti ridotto rispetto a quello derivante dalle mansioni normalmente svolte.

Da tali indicazioni si deduce chiaramente che non è necessario comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente patita dal lavoratore.

L’Autorità Garante sancisce che: “… le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione svolta e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire. Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti“.

Fermo restando quanto innanzi, la partecipazione agli screening sierologici promossi dai Dipartimenti di prevenzione regionali nei confronti di particolari categorie di lavoratori a rischio contagio, come operatori sanitari e forze dell’ordine, può avvenire solo su base volontaria. Il datore di lavoro ha la facoltà di informare tali lavoratori a campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti e può, inoltre, farsi carico dei costi dell’effettuazione dei test presso le strutture sanitarie pubbliche e private senza poter conoscere l’esito dell’esame.

I risultati possono essere utilizzati dalla struttura sanitaria che ha effettuato il test per finalità di diagnosi e cura dell’interessato e per disporre le misure di contenimento epidemiologico previste dalla normativa d’urgenza in vigore (es. isolamento domiciliare).

Così, dunque, l’Autorità garante continua a svolgere in questo momento difficile, un ruolo fondamentale per la tutela del diritto alla privacy, soprattutto quello dei lavoratori, sempre più avvertito nella comunità. Si cerca pertanto di semplificare costantemente la normativa adottando Linee Guida chiare che possano garantire in modo agevole l’applicazione della normativa.

  • Ecobonus e Sisma Bonus 110%:  Responsabilità e sanzioni per i tecnici
    Previous ArticoloEcobonus e Sisma Bonus 110%: Responsabilità e sanzioni per i tecnici
  • Next ArticoloCANONE DI LOCAZIONE: CREDITO D’IMPOSTA AL 60 % Istituito il nuovo codice tributo
    Ecobonus e Sisma Bonus 110%:  Responsabilità e sanzioni per i tecnici

Related Posts

Linee Guida dell’EDPB:  uno spunto sul diritto di accesso tra interessato e titolare
Privacy

Linee Guida dell’EDPB: uno spunto sul diritto di accesso tra interessato e titolare

Il Garante della Privacy chiarisce la parità di diritti per lavoratori subordinati e collaboratori in tema di account email e privacy
Privacy

Il Garante della Privacy chiarisce la parità di diritti per lavoratori subordinati e collaboratori in tema di account email e privacy

Privacy: Responsabilità civile da illecito trattamento dei dati personali
Privacy

Privacy: Responsabilità civile da illecito trattamento dei dati personali

Smart Working e difesa della privacy
Privacy

Smart Working e difesa della privacy

Lascia un commento (Cancel reply)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

Forniamo un valido supporto alle imprese che non vogliono sopravvivere ma crescere in professionalità ed innovazione

NAVIGA

  • Home
  • Chi siamo
  • News
  • Contatti

ARTICOLI RECENTI

  • Semplificazione delle procedure di trasmissione dei documenti ad ANAC dal 1° gennaio 2024
  • Modello organizzativo 231: cos’è e come si organizza
  • Appalti a società miste: i limiti di partecipazione

CONTATTI

Via Giacomo Matteotti, 5 - 82020 - Buonalbergo (BN)
info@consulteam-srl.com
consulteam@arubapec.it
+39 0824 1743280

© 2020 ConsulTeam S.r.l. P.IVA 01739360624

Cookie Policy
Privacy Policy
Copy