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DPCM 13 Ottobre: Nuove Misure Di Contrasto E Contenimento Dell’emergenza COVID-19.

By consulteam inAttualità

Le disposizioni del DPCM – composto di 12 articoli e 22 allegati – si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

L’articolo 1 stabilisce che “è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

  1. per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  2. per i bambini di età inferiore ai sei anni;
  3. per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”.

Per quanto concerne le attività scolastiche c’era stata nei giorni scorsi l’ipotesi, poi accantonata, di un eventuale ritorno alla didattica a distanza nelle scuole superiori.

In ogni caso riguardo alla scuola con il DPCM (art.1, comma 6, punto s) “sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti”. 

Si era parlato, in tema di Smart Working, della possibilità di richiedere alle aziende di aumentare la quota di lavoro a distanza ma a tal riguardo è rimasta solo una raccomandazione riguardo alle attività professionali: “siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”. 

L’articolo 2 (Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali) richiede che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, rispettino “i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14”.

Compleanni, lauree e tutti gli altri festeggiamenti saranno vietati nei locali pubblici e nelle discoteche. Secondo il DPCM «restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto». Si potrà farlo al ristorante, purché si stia seduti e dunque seguendo le regole già previste con il distanziamento e la mascherina obbligatoria quando non si sta al tavolo.

Per le cerimonie religiose rimangono invariate e dunque con un limite legato alla capienza e alla possibilità di mantenere la distanza interpersonale di 1 metro. Ma per i banchetti «viene fissato il limite di 30 invitati seguendo comunque le regole già previste dai protocolli» e dunque il distanziamento di un metro tra le persone e l’obbligo di mascherina quando non si sta seduti al tavolo. I buffet sono consentiti soltanto mantenendo il distanziamento e dovrà essere il personale di sala a distribuire cibo e bevande.

Vengono fissati limiti di orario e di somministrazione di cibi e bevande per i locali pubblici: «Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo». Si potrà stare dentro e fuori ma sempre seduti, altrimenti è vietato rimanere oltre le 21 perché il provvedimento del governo ribadisce il divieto di assembramento. «Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali e negli aeroporti».

Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

«Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale».  Dunque, stop alle partite di calcetto e di basket tra amici. Potranno invece continuare l’attività le palestre e le scuole per i ragazzi purché rispettino i protocolli e le linee guida già approvate.

Per i posti allo stadio, è consentita «la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina».

 

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