Decreto Sostegni Bis: Nuovo Bonus Sanificazione
Il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 73/2021 art. 32) prevede un nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti lavorativi e degli strumenti utilizzati nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021.
Il bonus è riconosciuto in favore degli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) e delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Le spese ammissibili sono quelle sostenute per:
- La sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- La somministrazione di tamponi ai lavoratori;
- L’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- L’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- L’acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
- L’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito summenzionato è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione. Non concorre alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.
Si attende il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per conoscere nello specifico le modalità di applicazione e di fruizione del credito.