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Bandi Di Gara E Contratti: Comunicazione Ad ANAC Delle Procedure 2022

By consulteam inAppalti pubblici

Il 31 gennaio 2023 scade il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche devono inviare ad ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e pubblicare sul proprio sito web, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, i dati 2022 relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi.

La norma stabilisce che, entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, debbano essere pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Viene inoltre previsto che le Amministrazioni trasmettano in formato digitale tali informazioni all’ANAC, che le pubblicherà sul proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

In merito all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione relative ai bandi di gara e contratti si informano le amministrazioni pubbliche che restano invariate le modalità operative per la pubblicazione e l’invio dei dati riguardanti il 2022, come indicato nella Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016.

Rimangono quindi valide sia le specifiche tecniche per la comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio 2023 sia quelle di pubblicazione dei dati (formato XSD).

Si ricorda che i file XML da pubblicare, contenenti i dati del 2022, dovranno essere conformi all’ultima versione degli schemi XSD.

Le Stazioni Appaltanti (SA), in particolare, per adempiere all’obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016, devono:

  • trasmettere all’Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno, solo mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio attestante l’avvenuto adempimento, riportando il codice fiscale della Stazione Appaltante e l’URL di pubblicazione del file XML per l’anno in corso;
  • pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all’articolo 4 della Deliberazione n.39 del 2 gennaio 2016 secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità.

Restano invariati gli obblighi di comunicazione e pubblicazione previsti dalla Deliberazione n. 39 del 20 gennaio 2016. In particolare, le Amministrazioni devono pubblicare tutte le informazioni di cui all’articolo 3 e 4 della suddetta Deliberazione secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità.

In conclusione, l’omissione degli adempimenti è sanzionata in modo significativo.

Tale disposizione autorizza l’ANAC a irrogare sanzioni pecuniarie a chi non provvede a comunicare i dati previsti dalla normativa. L’importo delle sanzioni va da € 250 a € 25.000 per chi omette di fornire i dati e da € 500 a € 50.000 per chi fornisce dati non veritieri.

L’Autorità, inoltre, trasmetterà alla Corte dei Conti, l’elenco delle Amministrazioni inadempienti.

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