Tar Lazio: Qualificazione categorie obbligatorie e categorie prevalenti
Il TAR Lazio con Sentenza n. 3423 del 26 marzo 2022, si è pronunciato in materia di requisiti tecnici e qualificazione nelle categorie prevalenti e obbligatorie ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.
Il caso oggetto della summenzionata sentenza, riguarda il ricorso presentato da un operatore contro una Stazione Appaltante a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione di una gara in suo favore, in quanto sprovvisto “dei requisiti tecnici minimi prescritti dall’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010 in capo alle singole mandanti nei raggruppamenti orizzontali, pari al 10% dei requisiti richiesti nel Bando di gara per l’impresa singola”.
La qualificazione risultante dalla attestazione SOA abilitava infatti l’impresa ad eseguire lavori fino a un importo insufficiente a coprire il 10% dei requisiti richiesti nel Bando di gara per la categoria di riferimento.
L’operatore, che per partecipare ha scelto come modulo un RTI misto, ha quindi presentato un’istanza di riesame in autotutela, nella quale comunicava “di aver assolto all’obbligo del raggiungimento della percentuale minima del 10% di qualificazione richiesta ai sensi dell’art. 92 comma 2 del DPR 207/2010, per una parte mediante spendita della categoria OS34 posseduta in SOA – e per la parte residua mediante spendita della categoria prevalente OG3 posseduta in SOA”.
La stazione appaltante ha invece confermato l’esclusione perché l’operatore, mandante nel sub-raggruppamento orizzontale in OS34, per potere spendere la propria quota di qualificazione nella categoria prevalente OG3, avrebbe dovuto ricorrere all’istituto del subappalto necessario.
I giudici amministrativi sottolineano a riguardo la necessità che l’impresa che esegue i lavori di cui alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria sia munita della corrispondente attestazione SOA. Di conseguenza, la qualifica nella sola categoria prevalente per colmare il deficit di qualificazione nelle categorie scorporabili, prevista dall’art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, non si può applicare alle categorie a qualificazione obbligatoria, nelle quali è necessario garantire il possesso di un livello minimo di qualificazione tecnica, ai fini della partecipazione alla gara e della conseguente esecuzione dei lavori.
Infine il TAR chiarisce che l’art. 48 del Codice degli appalti vieta espressamente qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta ed esclude, in ogni caso, la modifica soggettiva del raggruppamento se finalizzata ad eludere la mancanza originaria di un requisito di partecipazione alla gara.