Svolgimento Servizi Analoghi E Servizi Identici
Servizio analogo non significa servizio identico e quindi, quando un operatore ha svolto dei servizi analoghi a quelli richiesti nel disciplinare di gara, può essere ammesso, e aggiudicarsi la gara.
La giurisprudenza ha precisato che, qualora il bando preveda come requisito di fatturato specifico lo svolgimento pregresso di servizi analoghi, tale nozione non è paragonabile a quella di servizi identici, dovendosi piuttosto ricercare, ai fini della positiva valutazione circa la sussistenza dello stesso, elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, mediante un confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando.
Con la sentenza 25 gennaio 2019, n. 119, la Sez. II del Tar di Bari ha chiarito che, nel caso in cui il bando di gara chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, la stazione appaltante non è legittimata a escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto, atteso che ciò significherebbe assimilare impropriamente il concetto di “servizi analoghi” a quello di “servizi identici”.
Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che:
- i servizi analoghi designano una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara;
- i servizi identici invece sono connotati invece dall’essere una categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione, così da scontrarsi con il precetto conformante le procedure di gara teso a garantire la massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato.
Un servizio, quindi, può dirsi analogo a quello posto a gara quando rientri nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui attiene l’appalto in contestazione.