Illegittimo Diniego Di Accesso Agli Atti Di Gara
Quando parliamo di accesso agli atti facciamo riferimento ad un argomento spinoso e fortemente dibattuto del diritto amministrativo.
Fare una richiesta di accesso agli atti alla Pubblica Amministrazione significa chiedere di prendere visione ed eventualmente estrarre copia di documenti in loro possesso. Non sempre questa richiesta viene accolta e ci si chiede se tale rifiuto sia sempre legittimo oppure no.
La trasparenza e l’imparzialità sono i principi fondamentali della Pubblica Amministrazione e l’accesso ai documenti amministrativi ne è l’espressione.
In materia di contratti pubblici sottoposti alla disciplina del D.Lgs. 50/2016, l’accesso agli atti e la riservatezza sono disciplinati dalle norme del Codice dei Contratti Pubblici e dalle norme della Legge 7 agosto 1990, n.241.
Nel caso esaminato dal T.A.R. per la Calabria, a fronte di una richiesta di accesso agli atti, in particolare di accesso alla documentazione tecnica e all’offerta economica dell’aggiudicataria, la Stazione Appaltante opponeva diniego motivandolo con il dissenso espresso dalla aggiudicataria contro interessata che invocava la tutela di segreto industriale e commerciale.
Il Collegio giudicante, dovendo valutare se il diniego fosse legittimo, ha esaminato la questione in diritto facendo riferimento alla norma contenuta nell’art.53 c.c.p.. Il ragionamento seguito dal Tribunale Amministrativo si fonda sui due contrapposti interessi presi in considerazione dalla norma dell’art.53 c.c.p., e precisamente:
- il comma 5, lett a) che tutela l’interesse al segreto tecnico o commerciale dell’offerente;
- il comma 6 che invece tutela l’interesse del concorrente che richiede l’accesso ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.
Riguardo la norma dell’art.53 D.Lgs.50/2016, il Giudice amministrativo mette in evidenza che: «La menzionata disposizione di cui alla lett. a) àncora, pertanto, l’esclusione dell’ostensione alla necessità che la tutela del segreto industriale richiesta dall’operatore economico sia motivata»; per contro, il Giudice amministrativo pone all’evidenza che: «l’ostensione documentale possa essere accordata solo in funzione dell’esigenza di tutela in giudizio degli interessi del soggetto legittimato». Questi, dunque, i confini normativi entro cui valutare il contemperamento degli interessi e giudicare la legittimità del diniego di ostensione. Nel caso esaminato il Collegio ha rilevato che: «la contro interessata si è limitata ad affermare che nella propria offerta “sono contenuti dati e informazioni oggetto di specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale di cui si vuole mantenere la riservatezza»; in contrapposizione il Collegio rileva invece una specifica esigenza della ricorrente che: «è giunta seconda nella procedura selettiva e prospetta un interesse a comprovare l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore della contro interessata».
A fronte di questa specifica situazione il Giudice Amministrativo ritiene quindi illegittimo il diniego opposto dalla Stazione Appaltante.