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Subappalto Nel Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici

By consulteam inAppalti pubblici

Il nuovo art. 119 dedicato al subappalto inserito nel nuovo codice non sembra aver previsto delle significative novità rispetto all’attuale formulazione dell’art. 105 d.lgs. n. 50/2016 sul subappalto.

Ricordiamo che, il subappalto, è un contratto mediante il quale l’appaltatore, incaricato di realizzare un’opera o un servizio dal committente, affida a sua volta ad un altro soggetto il compimento degli stessi lavori.

Quest’ultimo costituisce da sempre un terreno di scontro tra la necessità avvertita dal legislatore italiano di ostacolare fenomeni corruttivi, e l’apertura europea che propende per l’utilizzo del subappalto, inteso come istituto che incoraggia il mercato e permette lo sviluppo delle PMI.

In base al comma 2 dell’art. 119, sono le stazioni appaltanti ad indicare, nei documenti di gara, le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese le opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica.

Resta fermo il divieto di affidare a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Confermata nel nuovo codice anche la responsabilità solidale dell’appaltatore e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante.

La grande novità del nuovo codice in tema di subappalto è rappresentata dal subappalto “a cascata”. Il comma 17 dell’art. 119 del nuovo codice prevede invece che la Stazione Appaltante è tenuta ad individuare la categoria di lavori o le prestazioni che, sebbene subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Analogamente al subappalto ordinario, anche per il subappalto a cascata sembra essere stato affidato alle stazioni appaltanti il compito di individuare i casi in cui ritenere ammissibile per il subappaltatore affidare una parte delle lavorazioni ad esso affidate ad altra impresa e, dunque, di individuare per ogni appalto, i casi in cui è ammesso il subappalto a cascata, tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni.

 

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