Stipula del contratto d’appalto ed escussione della garanzia
Il Tar Calabria, con sentenza n. 1274 del 12 luglio 2022, si è pronunciato in merito all’escussione della garanzia nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario, per qualsiasi ragione, si rifiuta di stipulare il contratto d’appalto.
Nello specifico, il tribunale si è pronunciato sul ricorso di un operatore che si era aggiudicato l’affidamento di un servizio per conto di un Comune, spiegando che già era in corso un contratto con la stessa amministrazione e che essa era inadempiente nel pagamento di alcune somme spettanti, ragion per cui aveva constatato “l’irrimediabile impossibilità di iniziare qualsivoglia nuovo rapporto contrattuale con l’Ente” e si rifiutava di sottoscrivere il nuovo contratto.
Nel quadro giuridico vigente, sottolineano i giudici amministrativi, non vi sono giustificazioni alla unilaterale decisione del concorrente di sottrarsi alla stipula del contratto aggiudicato a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Al momento della indizione della procedura, infatti, i concorrenti assumono l’impegno a concorrere ed a stipulare il contratto se aggiudicatari.
L’incameramento è conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, e, come tale, non suscettibile di valutazioni discrezionali da parte dell’amministrazione in relazione ai singoli casi concreti: in particolare, è insensibile ad eventuali valutazioni volte ad evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che abbia dato causa all’esclusione.
Di conseguenza, l’escussione della garanzia è un atto dovuto dalla Stazione Appaltante quando l’aggiudicatario, per qualsiasi ragione, si rifiuta di stipulare il contratto d’appalto.
Nessuna norma ed alcun principio giustificano quindi la mancata sottoscrizione del contratto a causa di pregressi rapporti conflittuali tra stazione appaltante ed operatore economico, nemmeno qualora fosse acclarata, una condotta vessatoria della prima nei confronti del secondo.
Il ricorso, per le ragioni esposte, è stato quindi respinto.