Ricorso per esclusione da gara: Il divieto di bis in idem
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5966 del 14 luglio 2022, ha stabilito che non è possibile riproporre ricorso contro l’esclusione da una gara nel momento in cui la giustizia amministrativa abbia già confermato, con due gradi di giudizio, la legittimità del provvedimento emanato dalla Stazione Appaltante.
Il caso specifico riguarda infatti l’appello presentato dopo che il TAR ha ritenuto inammissibile un ricorso proprio perché il giudice amministrativo si era già pronunciato, con sentenza confermata in sede d’appello, sulla legittimità del provvedimento di esclusione.
Il principio del ne bis in idem, comportante la preclusione da giudicato esterno, mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in quanto “corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”.
I giudici di Palazzo Spada, hanno chiarito, ai sensi degli artt. 2929 c.c. e 324 c.p.c, che “ la regola del ne bis in idem presuppone l’identità nei due giudizi delle parti in causa e degli elementi identificativi dell’azione proposta, quindi che in quei giudizi sia chiesto l’annullamento degli stessi provvedimenti, o di provvedimenti diversi ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità in quanto inerenti ad un medesimo rapporto, sulla base di identici motivi di impugnazione. (….) di conseguenza, l’impugnativa, per vizi propri, del decreto di aggiudicazione rimane privo di interesse, non potendone la società, legittimamente esclusa dalla gara, ricavare, dal suo eventuale annullamento, alcun vantaggio”.
La sentenza pronunciata in grado di appello, che ha statuito in merito alla legittimità della esclusione dalla gara, anche se gravata da revocazione (poi dichiarata inammissibile) e da ricorso per cassazione, è tuttavia pienamente efficace. Ciò significa che l’appellante si è trovato a contestare l’aggiudicazione di una gara dalla quale è stato escluso con un provvedimento la cui legittimità è stata accertata da sentenza, i cui effetti impediscono di configurare un interesse al sindacato della successiva aggiudicazione.