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“Sostegni ter”: Bandi di gara con clausola di revisione dei prezzi obbligatoria fino al 31 dicembre 2023

By consulteam inAppalti pubblici

 Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 “Sostegni Ter” contenente disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici.

Fino al 31  dicembre  2023,  in relazione alle procedure di  affidamento  dei  contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui  si  indice  la  procedura  di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, nonché’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi  o  di  avvisi,  qualora  l’invio  degli inviti a presentare le offerte sia  effettuato  successivamente  alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  si  applicano  le seguenti disposizioni:

  • È obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;
  • Per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al  prezzo,  rilevato  nell’anno  di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto  di  quanto  previsto dal decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilità sostenibili di cui al comma  2,  secondo  periodo dell’articolo 29 del decreto-legge n. 4/2022..  In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’ 80 % di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7. Ai fini della compensazione, l’appaltatore dovrà presentare, a pena di decadenza, l’istanza di compensazione nel rispetto delle tempistiche delineate dall’art. 29, comma 4, dando prova dell’effettiva maggiore onerosità subita “con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerto”. Il direttore dei lavori invece, dovrà verificare non solo l’effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, ma anche che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto delle tempistiche indicate nel cronoprogramma, potendo la compensazione interessare i soli lavori eseguiti nel rispetto delle anzidette tempistiche. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta (cfr. art. 29, comma 5) e che la compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate (cfr. art. 29, comma 6).

L’Istituto nazionale di statistica definirà, nei prossimi novanta giorni, la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali, mentre il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dovrà individuare, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, le variazioni percentuali più significative occorse nel semestre.

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