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DPCM 21 gennaio 2022: Dipendenti e verifica del green pass

By consulteam inPrivacy

Il Decreto-legge n. 1/2022, pubblicato sulla G.U. n. 4 del 7/1/2022, ha introdotto:

  • a partire dall’8 gennaio 2022, l’obbligo vaccinale per i cittadini (italiani, dell’UE e stranieri) che hanno compiuto i 50 anni di età;
  • dal 1° febbraio è fatto obbligo a chi accede a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e altre attività commerciali, di esibire il green pass “base”;
  • a partire dal 15 febbraio 2022, l’obbligo dei lavoratori cinquantenni di possedere il Super Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro.

In un primo momento il datore di lavoro era tenuto a:

  • delegare gli incaricati alle verifiche con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica;
  • provvedere alla loro formazione sui nuovi compiti che erano chiamati ad assolvere;
  • predisporre le informative ai sensi dell’ 13 del Regolamento europeo 679/2016(GDPR) e ad aggiornare il registro dei trattamenti (art. 30 GDPR), con le modifiche introdotte la legge 19 novembre 2021, n. 165 (che ha convertito, con modificazioni, il Decreto-legge n. 127/2021);
  • è stata concessa facoltà ai lavoratori di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, ottenendo l’esonero dai controlli per tutta la durata della relativa validità.

Di conseguenza, le nuove previsioni introdotte, hanno appesantito i controlli in capo al datore di lavoro (e di conseguenza in capo ai delegati) in quanto, a partire dal 15 febbraio 2022 è fatto obbligo a questi ultimi di verificare che i lavoratori ultracinquantenni posseggano il Green Pass “rafforzato” per poter accedere ai luoghi di lavoro.

Sarà necessario coinvolgere tutte le figure a vario titolo interessate (Titolare del trattamento, Referenti privacy, DPO, R.S.P.P., fornitori esterni) per mettere in campo una policy che contemperi la necessità di agevolare i controlli, evitando il formarsi di file all’ingresso e di aderire al dettato normativo evitando l’applicazione delle sanzioni.

È necessario che ai soggetti delegati sia comunicato:

  • quali sono i dipendenti che non hanno ancora compiuto i 50 anni di età (per i quali è ancora consentito l’accesso con il green pass “base”);
  • quelli che hanno compiuto i 50 anni di età (per i quali è richiesto il green pass “rafforzato”);
  • quelli che scelgono di avvalersi della facoltà di consegnare il green pass e che quindi sono esentati dai controlli fino alla data di scadenza del certificato.

Anche sulla verifica del possesso del green pass ai fornitori vige il “doppio controllo” del green pass base e rafforzato a seconda che abbiano o meno compiuto il cinquantesimo anno di età. Tale controllo si aggiunge a quello della temperatura corporea.

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