Sopra Soglia E Prezzo Più Basso: L’esclusione Automatica Si Può Utilizzare?
Il Codice dei contratti stabilisce le modalità di individuazione e valutazione delle offerte anomale, in funzione del criterio di aggiudicazione prescelto.
Analizziamo i due criteri: offerta economicamente più vantaggiosa e minor prezzo.
Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa si effettua una analisi comparativa dei punteggi ottenuti dai singoli offerenti mentre se si sceglie il criterio del prezzo più basso sono previste due differenti modalità di calcolo, distinte in base al numero di offerte ammesse, prevedendo l’individuazione di una soglia di anomalia.
Nel caso del minor prezzo, l’appalto viene aggiudicato all’operatore economico che presenta l’offerta di maggior ribasso tra quelle ritenute “sostenibili”.
Nelle gare di lavori sopra le soglie stabilite all’art. 35 del Codice, la stazione appaltante può discrezionalmente utilizzare:
- il criterio d’aggiudicazione basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (OEPV);
- il criterio basato sul prezzo o del costo (prezzo più basso).
Il criterio del prezzo più basso è applicabile alle procedure di lavori svolte sotto soglia nell’ambito delle quali opera l’esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui, il numero delle offerte ammesse, sia pari o superiore a cinque.
Sull’argomento è intervenuto il Servizio Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) che ha risposto ad una nuova domanda che chiede di sapere se l’esclusione automatica delle offerte può essere applicata anche per le gare di lavori effettuate al di sopra della soglia comunitaria, basate sul criterio d’aggiudicazione al prezzo più basso.
Il MIMS ha risposto e chiarito che per gli appalti sopra la soglia comunitaria, in base all’art. 97, comma 8, nonché sulla scorta di consolidati orientamenti comunitari sul punto, l’esclusione automatica non opera.