Senza L’attestazione Di Equipollenza L’esclusione È Legittima
Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 2563/2022, conferma che l’esclusione dalla procedura di gara è legittima quando l’operatore non sia in possesso dei requisiti previsti, ad esempio in caso di titolo di studio conseguito all’estero e senza equipollenza.
Nel caso di specie si tratta di un ricorso presentato da un concorrente escluso da una gara. La stazione appaltante aveva motivato il provvedimento di esclusione specificando che non era stata presentata la dichiarazione di equipollenza del titolo di studio del responsabile unico del servizio, consistente nella laurea in ingegneria meccanica conseguita all’estero.
Secondo il ricorrente, né il capitolato tecnico, né il disciplinare richiedevano l’attestazione di equipollenza dei titoli non conseguiti in Italia.
Il TAR, per giudicare il caso, ha richiamato la Convenzione di Lisbona, con la quale è stato introdotto nel nostro ordinamento il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo di studio estero, il quale implica che, per conferire allo stesso valore legale in Italia, è necessario che il suo titolare chieda e ottenga l’attestazione di equipollenza.
In assenza di tale attestazione, il titolo di studio conseguito all’estero non ha validità in Italia e non può essere utilizzato nelle procedure selettive, siano esse concorsi per l’assunzione di personale o gare d’appalto, in quanto non si ha contezza della sua corrispondenza rispetto a quello richiesto dalla lex specialis.
Qualora tra i requisiti di partecipazione figuri il possesso di un titolo di studio e la concorrente intenda utilizzarne uno conseguito all’estero, è necessario che chieda e ottenga l’attestazione di equipollenza entro il termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta.
Il ricorso sopracitato è stato quindi respinto; la mancata presentazione dell’attestazione di equipollenza equivale all’assenza del requisito richiesto dal bando, per cui l’esclusione del concorrente è legittima.