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Scelta Del Criterio Di Aggiudicazione: La Sentenza Del TAR

By consulteam inAppalti pubblici

I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell’offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

L’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) disciplina quelli che sono i criteri di aggiudicazione dell’appalto, indicando:

  • Il minor prezzo: l’aggiudicazione spetta a chi offre meno rispetto alla base d’asta;
  • L’offerta economicamente più vantaggiosa qualità/prezzo: l’aggiudicazione spetta a chi offre il miglior rapporto qualità/prezzo;
  • L’offerta economicamente più vantaggiosa costo/efficacia: l’aggiudicazione spetta a chi offre il miglior rapporto costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

Il TAR Calabria, con la sentenza n. 546/2023 interviene sulla questione di seguito riportata: “il criterio del minor prezzo è sempre utilizzabile nell’ambito di una procedura di aggiudicazione o risponde a criteri ben precisi?”, riconoscendo la legittimità dell’operato di una stazione appaltante rispetto all’aggiudicazione di un appalto per un servizio di manutenzione.

Secondo la ricorrente, l’aggiudicazione era avvenuta senza alcun motivo sulla base del criterio del minor prezzo, anziché quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il TAR, nel giudicare la questione, richiama l’art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice Contratti Pubblici), il quale prevede che, per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, può essere utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

Nel caso in esame, si trattava senza dubbio di prestazioni di servizi standardizzate.

Sulla questione, interviene anche la giurisprudenza, chiarendo che: “nelle gare pubbliche, la scelta del minor prezzo è ammissibile nelle procedure che sono, per loro natura, strettamente vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate. In tali casi può prescindersi da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell’esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente nell’allegato tecnico. Per i contratti con caratteristiche standardizzate non vi è alcuna ragione né utilità di far luogo ad un’autonoma valutazione e valorizzazione degli elementi non meramente economici delle offerte, perché queste, proprio perché strettamente assoggettati allo standard, devono assolutamente coincidere tra le varie imprese”.

Secondo il Collegio, quindi, la scelta operata dall’Amministrazione di aggiudicare la gara secondo il criterio del prezzo più basso è legittima.

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