Riforma Codice Contratti: Novità Sulle Consultazioni Preliminari Di Mercato
L’istituto delle consultazioni preliminari di mercato è una semplice pre-fase di gara, non finalizzata all’aggiudicazione di alcun contratto, risolvendosi in uno strumento a disposizione della stazione appaltante con cui è possibile avviare un dialogo informale con gli operatori economici e/o con soggetti comunque esperti dello specifico settore di mercato onde acquisire quelle informazioni di cui è carente per giungere ad una migliore consapevolezza relativamente alle disponibilità e conoscenze degli operatori economici rispetto a determinati beni o servizi.
In tale ottica, le consultazioni preliminari ben possono costituire lo strumento attraverso il quale accertare l’eventuale infungibilità di beni, prestazioni, servizi, che costituisce la premessa necessaria per derogare al principio della massima concorrenzialità nell’affidamento dei contratti pubblici, ma non possono essere utilizzate per indebite restrizioni del mercato senza una adeguata comprova da parte della stazione appaltante della ricorrenza di circostanze eccezionali restrittive della concorrenza.
Le consultazioni preliminari di mercato, costituiscono attività propedeutiche allo svolgimento di una procedura selettiva che la stazione appaltante può svolgere per acquisire dal mercato elementi conoscitivi indispensabili per la pianificazione della procedura.
Tali consultazioni possono essere svolte per la predisposizione di appalti di lavori, servizi e forniture, anche nell’ambito dei settori speciali, nonché per l’affidamento delle concessioni, stante il richiamo contenuto nell’art. 164 del Codice dei Contratti pubblici.
Nella bozza del nuovo Codice degli Appalti, le consultazioni preliminari di mercato sono regolate dagli artt. 77 e 78. Sebbene il contenuto delle disposizioni resti essenzialmente analogo a quello contenuto negli artt. 66 e 67 del d.lgs. n. 50/2016, non manca qualche importante novità.
A dare nell’occhio è subito la disposizione delle norme nel Titolo dedicato agli atti preparatori allo svolgimento delle procedure, collocazione che contribuisce a chiarire la finalità dell’istituto.
L’art. 77 conferma che le consultazioni preliminari di mercato possono essere utilizzate per predisporre gli atti di gara, ma anche per la scelta della procedura di gara da utilizzare. L’espressa previsione dell’utilizzo delle consultazioni anche ai fini dell’individuazione della procedura di gara permette di consacrare tale strumento come step imprescindibile ai fini dell’utilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando.
Anche nella bozza del nuovo Codice sembra essere ammesso l’utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione nei casi in cui la prestazione può essere fornita da un unico operatore perché “la concorrenza è assente per motivi tecnici”.
L’utilizzo delle consultazioni preliminari di mercato, infatti, si rivela particolarmente virtuoso nei casi in cui le stazioni appaltanti debbano verificare la fungibilità o meno di un dato bene.
Le consultazioni preliminari restano, tuttavia, prive di una disciplina procedimentale analiticamente individuata.