Revoca Procedura Di Gara: La Sentenza Del TAR
Il TAR Campania, con la sentenza n. 7512/2022 conferma che una stazione appaltante è legittimata a revocare una procedura di gara qualora voglia promuoverne un’altra di più ampio respiro, il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica sia stato approvato e finanziato con fondi PNRR.
Il tribunale amministrativo ha approvato la scelta di un’azienda ospedaliera che ha revocato una procedura di gara per sopravvenute nuove esigenze, dovute alla necessità di non inficiare un progetto di fattibilità tecnica ed economica del PNRR già approvato, con la conseguente predisposizione degli atti per l’espletamento di una nuova gara.
L’intervento precedentemente messo a gara, era stato “assorbito” in un progetto di più ampio respiro, già approvato e finanziato con il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza.
Secondo il Consorzio ricorrente, partecipante alla prima gara, l’approvazione del nuovo progetto e la revoca della procedura di gara, erano illegittime in quanto:
- non sussistevano i presupposti per la revoca di una gara conclusa, per la realizzazione di un progetto cantierabile e finanziato;
- tra il progetto a base di gara e quello poi approvato, che ha suscitato la revoca, non v’era alcuna modifica sostanziale oltre il 15% dei lavori, tale da legittimare il ritiro della procedura;
- l’approvazione del nuovo progetto di fattibilità non dava conto del progetto strutturale già approvato e, tenuto conto che le modifiche non sono sostanziali e che la gara era conclusa, non era prospettabile la necessità di un’accelerazione degli interventi;
- l’esecuzione del progetto, con la gara per l’affidamento dei lavori sostanzialmente conclusa, era pervenuto a uno stadio tale da escludere la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 21-quinquies della legge n. 241/90 (sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, imprevedibile mutamento della situazione di fatto e rinnovata diversa valutazione dell’interesse pubblico originario), anche in relazione alla tutela del legittimo affidamento ingenerato;
- era insufficiente la motivazione a fondamento della revoca della gara (“necessità di non inficiare il progetto di fattibilità tecnica ed economica del PNRR e sopraggiunte necessità scaturite dai finanziamenti del PNRR, in corso di perfezionamento”), poiché essa non poteva suffragare la scelta di ritirare la gara per la realizzazione di un progetto cantierabile e finanziato, contrastando con i principi di economicità, buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa;
Il TAR, nel giudicare la questione, ha evidenziato che è emersa da parte della Stazione Appaltante la necessità dell’elaborazione di un progetto più ampio rispetto al precedente, senza sovrapporre le progettazioni e utilizzando il finanziamento già concesso, a cui vengono aggiunti anche i finanziamenti del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
Si mostra giustificata, in quest’ottica, la revoca della procedura finalizzata a realizzare un progetto minore, laddove il progetto di maggiore ampiezza si mostra unitariamente valutabile, configurando l’obiettivo della realizzazione di opere organiche e la possibilità di fruire di nuovi finanziamenti.