Regolamento Sanzionatorio ANAC: Pubblicate In Gazzetta Le Modifiche
ANAC, con la delibera n. 95 dell’8 marzo 2023, ha modificato il regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità.
Gli articoli che sono stati modificati, a seguito del Comunicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2023, n. 71, che sono già in vigore sono i seguenti:
- art. 3 del Regolamento (Violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità)
- art. 10 del Regolamento (Segnalazioni)
- art. 12 (Archiviazioni)
- art. 13 (Contestazione dell’addebito)
- art. 15 (Audizioni)
- art. 16 (Sospensione dei termini del procedimento)
- art. 18 (Conclusione del procedimento)
- art. 21 (Criteri per la quantificazione delle sanzioni)
Si ha violazione degli obblighi informativi verso l’Autorità nel caso in cui:
- i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità, rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità ovvero forniscono informazioni o esibiscono i documenti richiesti in ritardo;
- gli operatori economici non ottemperano alla richiesta della Stazione Appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento;
- gli operatori economici omettono di fornire informazioni o di esibire i documenti inerenti alla qualificazione;
- le Stazioni Appaltanti omettono o ritardano l’inserimento dei dati nel sistema SIMOG, sia nella fase antecedente all’aggiudicazione, sia nella fase di esecuzione del contratto, nella Banca dati dei contratti pubblici dell’Autorità;
- le Stazioni Appaltanti omettono o ritardano l’inserimento dei C.E.L. nella banca dati dell’Osservatorio;
- i RUP delle Stazione Appaltante omettono di rispondere alla richiesta dell’operatore economico per l’ottenimento dei C.E.L. per la propria qualificazione;
- le Stazioni Appaltanti omettono o ritardano di comunicare all’Autorità le modificazioni al contratto nonché le varianti in corso d’opera, per i contratti di appalto per lavori, servizi o forniture;
- i RUP delle Stazione Appaltante omettono o ritardano di comunicare all’Autorità della nuova scheda tipo e della relazione dettagliata sul comportamento dell’operatore economico;
- i RUP delle Stazione Appaltante omettono o ritardano di comunicare all’Autorità le sospensioni di lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo;
- i RUP omettono o ritardano di segnalare all’Autorità, in violazione della disposizione di cui all’art. 10, comma 2, le fattispecie di cui all’art. 80, comma 12, e art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016;
- le Stazioni Appaltanti e le altre parti omettono di comunicare le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso vincolante ovvero l’avvenuta acquiescenza o le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso non vincolante;
- gli operatori economici omettono o ritardano, ai sensi dell’art. 74, comma 6, Regolamento di esecuzione ed attuazione, di comunicare all’Osservatorio le variazioni dei requisiti generali e della direzione tecnica di cui agli artt. 8, comma 5 e 87, comma 6, del medesimo Regolamento;
- gli operatori economici qualificati che hanno trasferito l’azienda o un loro ramo, ovvero le imprese interessate da atti di fusione, omettono o ritardano, ai sensi dell’art. 76, comma 12, Regolamento di esecuzione ed attuazione, di comunicare all’Autorità gli atti di fusione o di altra operazione di trasferimento di azienda.
Nel Regolamento si specificano i soggetti che possono effettuare segnalazioni con cui si avvia il procedimento sanzionatorio. Le segnalazioni sono formulate compilando gli appositi moduli pubblicati sul sito ANAC, che devono essere inviati all’Autorità entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, dotati della relativa documentazione tecnica. Trascorso tale termine, l’Autorità avvia il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo.
Il Dirigente, a seguito della valutazione della documentazione, può anche archiviare la documentazione nel caso in cui vi sia insussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi della fattispecie, inconferenza della segnalazione rispetto alle fattispecie sanzionatorie previste dagli articoli 3 e ss., e infine in cui pervenga l’informazione o il documento richiesto prima dell’avvio.
L’importo della sanzione pecuniaria è determinato dall’Autorità secondo i criteri di seguito riportati:
- rilevanza e gravità dell’infrazione, con particolare riferimento all’elemento psicologico in caso di falso;
- attività svolta dall’operatore economico per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione;
- valore dell’appalto (importo a base di gara) o del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono, ovvero il numero delle procedure interessate dagli inadempimenti agli obblighi informativi;
- eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.