Nuovo Codice Appalti 2023: Approvato Il Testo Definitivo
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato con modifiche, in esame definitivo, il decreto legislativo recante il Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.
Di norma un decreto legislativo entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione ma nel caso del Decreto legislativo in argomento, all’articolo 229 è precisato che lo stesso entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023, con la precisazione che le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023.
Come riportato nel comunicato stampa di ieri 28 marzo del MIT, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il nuovo Codice Appalti ha il pregio di procedere nella direzione della semplificazione, sburocratizzazione delle procedure e liberalizzazione.
E’ importante far notare come l’attuale Codice dei contratti, così come disposto dall’articolo 226, comma 1, del nuovo Codice sarà abrogato a partire dal 1° luglio 2023 ed a partire dalla stessa data, le disposizioni di cui al precedente D.lgs., n. 50/2016, continueranno ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. In più, alcune norme del vecchio Codice, pur essendo state abrogate, così come disposto al comma 2 dell’articolo 225 del nuovo Codice, continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:
- alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui al punto 1;
- all’accesso alla documentazione di gara;
- alla presentazione del documento di gara unico europeo;
- alla presentazione delle offerte;
- all’apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
- al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.
Si tratta, quindi di un’attivazione che potremmo definire a tre velocità:
- una prima nulla con decorrenza 1° aprile e con scadenza 30 giugno in cui il Codice, praticamente, non entrerà in vigore in quanto il vecchio Codice sarà utilizzato sia per i procedimenti in corso che ai nuovi procedimenti;
- una seconda velocità in cui, a partire dal 1° luglio e sino al 31 dicembre 2023, il codice entrerà in vigore parzialmente mentre resteranno in vigore, come precedentemente indicato, sia per i per i nuovi provvedimenti che per i vecchi le disposizioni di cui agli articoli del D.lgs. n. 50/2016 (articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, , 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- una terza velocità in cui, a partire dal 1° gennaio 2024 il nuovo Codice entrerà, compiutamente in vigore per tutti i nuovi provvedimenti.
Ritornando al comunicato del MIT, possiamo evidenziare le seguenti novità:
- Gare con tempi ridotti: per fare una gara si risparmieranno dai sei mesi ad un anno, grazie innanzitutto alla digitalizzazione delle procedure (in vigore dal 1°gennaio 2024). Una banca dati degli appalti conterrà le informazioni relative alle imprese, una sorta di carta d’identità digitale, consultabile sempre, senza che sia necessario per chi partecipa alle gare presentare di volta in volta plichi di documentazione, con notevoli risparmi di costi e soprattutto di carta;
- Liberalizzazione degli appalti sotto soglia: con la liberalizzazione degli appalti sotto soglia e cioè fino a 5,3 milioni di euro le stazioni appaltanti potranno decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti diretti, rispettando il principio della rotazione. Per gli appalti fino a 500 mila euro, allo stesso modo, le piccole stazioni appaltanti potranno procedere direttamente senza passare per le stazioni appaltanti qualificate.
- Rivive l’appalto integrato: il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Inoltre, per garantire la conclusione dei lavori, si potrà procedere anche al subappalto cosiddetto a cascata, senza limiti.
- Illecito professionale: nel comunicato viene evidenziato come nella riformulazione del codice, si sia proceduto ad una razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione; in particolare, per alcuni tipi di reato, l’illecito professionale può essere fatto valere solo a seguito di condanna definitiva, condanna di primo grado o in presenza di misure cautelari.
- Dissenso costruttivo: altra innovazione riguarda l’introduzione della figura del dissenso costruttivo per superare gli stop degli appalti quando è coinvolta una pluralità di soggetti. In sede di conferenza di servizi l’ente che esprime il proprio no, non solo dovrà motivare, ma soprattutto fornire una soluzione alternativa.
- Salvaguardia del “made in Italy”: tra i criteri di valutazione dell’offerta, è previsto come premiale il valore percentuale dei prodotti originari italiani o dei paesi UE, rispetto al totale. Una tutela per le forniture italiane ed europee dalla concorrenza sleale di Paesi terzi.