Quota residua del subappalto: possibilità di recuperare l’importo non utilizzato
Con parere n. 1032 del 09/09/202, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, si pronuncia in merito alla quota residua nel subappalto ed in particolare risponde in merito alla possibilità di recuperare l’importo non utilizzato quando il subappaltatore abbia utilizzato una cifra inferiore rispetto a quella specificata nella richiesta del subappalto.
Si chiede inoltre se la parte restante possa essere utilizzata sempre dall’appaltatore per altre richieste di subappalto oppure se occorra previamente inviare alla Stazione Appaltante la comunicazione di variazione in diminuzione dell’importo del subappalto entro i termini di scadenza del contratto di subappalto.
Nel parere del MIMS summenzionato, con riferimento a quanto richiesto, si rappresenta che la quota restante potrà essere utilizzata dall’appaltatore per eseguire direttamente oppure potrà essere subaffidata/subappaltata. La variazione, in ogni caso, dovrà essere comunicata alla SA e, in caso di subappalto, dovrà essere autorizzata.
Ai sensi dell’art. 105 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, l’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto:
- il nome del sub-contraente;
- l’importo del sub-contratto;
- l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
- e deve comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Infine, qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7, l’affidatario è obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa.