Protocollo di Regolamento per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei Cantieri Edili
La sicurezza dei cantieri edili non potrà prescindere dalle indicazioni fornite dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili” sottoscritto con associazioni di categoria e parti sociali. Il documento, integrato con altri elementi di dettaglio tipici del settore edile, reca ulteriori misure necessarie per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19.
Le imprese edili adottano il suddetto Protocollo di regolamentazione all’interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro e applicano le misure di precauzione elencate nel documento e di seguito declinate, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro nell’ambito della pandemia da COVID19.
Le attività declinate nel protocollo, possono essere allegate al DVR aziendale per la tracciabilità delle azioni messe in atto.
Il datore di lavoro per la riapertura dei cantieri deve informare i lavoratori circa le regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali:
- Accesso ai cantieri: obbligo di misura della temperatura corporea e divieto di accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°;
- Accettazione dell’obbligo di non accesso al cantiere e comunicazione nel caso sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc);
- Accettazione delle regole di accesso al cantiere: distanza di sicurezza, DPI e piano di igiene personale;
- L’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
- Il datore di lavoro deve verificare che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni, e a tal fine mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- Dotare i lavoratori delle mascherine che dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;
- Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
- Assicurare che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento.
L’accesso dei fornitori esterni in cantiere risulta essere la questione più delicata. Per le imprese fornitrici e subappaltatrici, difatti, il datore di lavoro (coinvolgendo anche il RLS/RLST) dovrà adeguatamente individuare le procedure di ingresso, transito e uscita; mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite.
Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
In caso di servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.
Per quanto riguarda la sanificazione, il datore di lavoro deve:
- Assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni;
- Verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro;
- Deve verificare l’avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, utilizzati per le finalità del cantiere;
- L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro;
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.
Nel caso in cui una persona presente in azienda o in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. L’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
Per maggiori informazioni circa le linee guida da seguire al fine di prevenire i contagi da coronavirus nei cantieri edili
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