AMBIENTI DI LAVORO: Protocollo Sicurezza Sindacati – Imprese aggiornato per la fase 2
Oggi, venerdì 24 aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
È possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
Deve essere favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano.
Il protocollo si compone di 13 CAPITOLI che coprono tutto lo spettro delle attività aziendali, dalla garanzia di una sanificazione giornaliera di tutti gli ambienti alla previsione di modalità che limitino il più possibile il contatto tra fornitori e trasportatori esterni e personale interno. Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. I Dpi saranno necessari in tutte le situazioni in cui non sia possibile mantenere la distanza personale di almeno un metro. L’accesso a mense, aree fumatori e altre zone comuni sarà contingentato. È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti e ne raccomanda la frequente pulizia con acqua e sapone. I detergenti di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori e per questo collocati in punti facilmente individuabili.
Per quanto riguarda i turni di lavoro, si dovrà prevedere un’organizzazione che permetta “di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili”, anche rimodulando la produzione. Le riunioni in presenza dovranno essere limitate a casi eccezionali e ancora, rimane l’invito a incentivare lo smart working anche nella fase di riattivazione del lavoro con il supporto del datore di lavoro (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. L’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
Al fine di verificare il rispetto delle regole, nelle aziende verrà costituito un comitato di controllo con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.
I PUNTI PRINCIPALI DEL PROTOCOLLO:
- La certificazione medica di «avvenuta negativizzazione» per il rientro dei lavoratori già risultati positivi al Covid-19;
- L’utilizzo delle mascherine chirurgiche per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni;
- La sanificazione straordinaria degli ambienti alla riapertura nelle situazioni più a rischio;
- La rimodulazione degli spazi di lavoro e delle postazioni (distanziate), oltre alla previsione di orari differenziati;
- Sospensione per le aziende irregolari che non applicano le regole.
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