Proroga Tecnica Appalto: La Sentenza Del TAR
Il TAR Lazio con la sentenza n. 9167/2023 specifica che, una volta disposta la proroga dell’affidamento di un servizio pubblico in appalto, fino alla scadenza del termine previsto già nel disciplinare e nel contratto, esso può essere differito ancora, laddove ciò sia strettamente necessario al completamento della gara, secondo buona fede e ragionevolezza.
In questo caso, il rapporto prosegue tra le parti agli stessi patti, salvo ricorrano le condizioni in presenza delle quali è possibile modificare i prezzi.
Sulla base di ciò, il TAR Lazio, ha respinto il ricorso di un operatore economico, che aveva lamentato l’illegittimità delle ulteriori proroghe tecniche disposte nelle more della procedura di assegnazione del servizio al subentrante aggiudicatario della nuova gara.
La stazione appaltante, dopo la proroga di 6 mesi già prevista dal disciplinare di gara e dal contratto di appalto, aveva infatti disposto altre due proroghe, alle stesse condizioni economiche e che l’operatore avrebbe giudicato non più sostenibili.
Il TAR, invece, ha ribadito che “la semplice proroga può essere accordata per un tempo predeterminato e limitato, oltre ad essere prevista ab origine negli atti di gara, e viene esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione”.
Le proroghe successive dopo la prima sono finalizzate allo scopo di consentire l’espletamento della gara e il riaffidamento del servizio del quale la ricorrente è gestore uscente.
Questo comporta come effetto, la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto, agli stessi patti e condizioni, perché non si era ancora verificata la condizione alla quale erano riservati i relativi effetti, ossia la rinnovazione delle procedure di gara.
E’ anche vero che il contratto prevedeva un termine di possibile proroga di sei mesi e che, pertanto, con la seconda e terza proroga di fatto si perveniva a una estensione della durata dell’appalto maggiore di quanto originariamente previsto.
La disposizione di cui all’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 è chiara nel prevedere che il riaffidamento del servizio è la condizione essenziale affinché possa disporsi la proroga e che essa avviene agli stessi patti e condizioni dell’affidamento originario.