Accesso Documenti Di Gara: La Sentenza Del Consiglio Di Stato
Qualora sussistano i presupposti per una segnalazione ad ANAC, la presentazione di un’istanza di accesso documentale finalizzata a verificare i requisiti di un operatore è legittima anche quando sia decorso il termine di impugnazione.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5120/2023, conferma quanto appena detto, ma allo stesso tempo, una Stazione Appaltante deve permettere la consultazione di documenti che possano dimostrare l’illegittimità di un affidamento, come ad esempio un DURC irregolare.
In relazione a quanto detto, Palazzo Spada ha accolto l’appello di un operatore, che aveva presentato istanza di accesso documentale, inerente alla fase di verifica dei requisiti di un operatore. La motivazione della richiesta riguardava la possibile perdita, in corso di gara, della continuità nel possesso del requisito di regolarità contributiva.
La Stazione Appaltante aveva negato l’accesso agli atti richiesti dalla parte ricorrente, rilevando che: “…l’operatore economico aveva comunicato alla stazione appaltante l’intervenuta fusione per incorporazione dodici mesi dopo l’esecuzione dell’operazione societaria e che alla data di presentazione dell’istanza di accesso il termine di impugnazione dell’aggiudicazione era ormai spirato”.
Il ricorrente, secondo il TAR, non aveva specificato né la concreta necessità di utilizzo della documentazione, né prospettato l’intento di intraprendere azioni in sede giudiziaria.
In riferimento al decorso del termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione, l’interesse dell’odierna appellante a conoscere i documenti oggetto di richiesta di accesso, poteva essere ben motivato con altre e più generiche esigenze, come ad esempio appunto la presentazione di una segnalazione all’ANAC.
Infatti dalla semplice lettura dell’istanza di accesso, emerge chiaramente tale esigenza là dove l’interessata ha precisato che: “…qualora dovesse risultare che un appalto è stato aggiudicato ad un’impresa che non ha versato i contributi previdenziali ai propri dipendenti, e che ha trasferito in corso di gara il proprio ramo d’azienda ad un altro soggetto al fine di eludere le relative conseguenze sulla partecipazione alla gara, vi sarebbero molteplici iniziative esperibili; prima fra tutte, la segnalazione della vicenda ad ANAC”.