Proroga tecnica ammessa in caso di affidamento di servizi tramite appalto
Con sentenza n. 6955 del 18 ottobre 2021, il Consiglio di Stato spiega che, come previsto dall’art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici, il ricorso alla proroga tecnica costituisce un’ipotesi del tutto eccezionale utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali.
La norma prefigura quindi un’ipotesi eccezionale, applicabile in casi straordinari, e comunque per quanto strettamente necessario alla finalizzazione di un nuovo affidamento.
La sentenza summenzionata, si è occupata dei presupposti di applicazione della proroga tecnica, accertando se sussistano o meno “oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova gara non imputabili alla Stazione appaltante” che ne comportino l’applicazione.
Il caso trattato dal Consiglio di Stato ha ad oggetto l’impugnazione della sentenza con cui il Giudice di primo grado ha riconosciuto l’illegittimità della proroga tecnica del contratto in corso attesa l’insussistenza dei presupposti applicativi.
Nel caso di specie la proroga è stata disposta dall’Amministrazione al fine di valutare comparativamente fra modalità di affidamento del servizio consistenti, rispettivamente, nella possibile adesione alla convenzione Consip ovvero nell’accoglimento di una proposta di project financing.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado, spiegando che la proroga tecnica:
- è uno strumento eccezionale in quanto deroga ai principi comunitari di massima partecipazione alle procedure di gara, trasparenza e par condicio;
- può essere disposta solo se sussiste l’impossibilità oggettiva di indire la nuova procedura per ragioni non addebitabili alla stazione appaltante;
- è condizione idonea a fondare la proroga tecnica un evento eccezionale, non addebitabile all’Amministrazione, che risulti necessario e funzionale alla stipulazione del nuovo contratto;
- non integra condizione idonea a fondare la revoca la valutazione comparativa dell’Amministrazione sulle differenti modalità di indizione della nuova procedura di gara in quanto tale valutazione non è strettamente necessaria e funzionale alla stipulazione del nuovo contratto, afferendo ad una fase preliminare allo svolgimento della gara stessa.