Riduzione contributiva nel settore edile per l’anno 2021
È stata riconfermata all’11,50% la riduzione per i contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro del settore edile anche per il 2021.
La conferma è stata data con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell’Economia, n. 143 2021, pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, (in attesa di pubblicazione).
La riduzione spetta alle imprese del settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e alle imprese del settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305.
È applicabile sui contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS diversi da quelli pensionistici previsti per le ore di lavoro contrattuali per gli operai a tempo pieno.
Le 40 ore settimanali, possono essere sia effettive che raggiunte con contribuzione versata sulla base “dell’imponibile virtuale”, nel caso di alcune specifiche assenze definite “contrattuali” come:
- malattia;
- maternità;
- assenze per malattie del bambino;
- infortunio;
- malattia professionale;
- donazione sangue;
- congedo matrimoniale;
- ferie e riposi annui;
- CIG ordinaria e cariche sindacali ed elettive;
- permessi sindacali non retribuiti;
- aspettative per i tossicodipendenti;
- altre motivazioni previste dal Ccnl (es. servizio militare);
- corsi di formazione non retribuiti.
Di conseguenza, sono esclusi dalla riduzione:
- i lavoratori a tempo parziale;
- i lavoratori con contratto intermittente;
- i lavoratori con contratti di solidarietà;
- i lavoratori per i quali sono previste altre agevolazioni contributive.
I datori di lavoro devono essere in possesso del DURC e privi di condanne passate in giudicato negli ultimi 5 anni per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.