Procedure MEPA: L’aggiudicazione definitiva segue un procedimento semplificato nel quale l’obbligo di comunicare l’aggiudicazione è sostituito dalla pubblicazione delle relative informazioni direttamente sul sistema
Il Tar Lazio, Roma, Sez. I Quater, con sentenza n. 11888 del 16/09/2022, ha dichiarato irricevibile per tardività della notificazione, il ricorso avverso un’aggiudicazione di RDO, evidenziando le peculiarità delle procedure svolte sul MePA ai fini della individuazione dei termini per il ricorso.
Nell’ambito delle procedure MePA, l’aggiudicazione definitiva segue un procedimento del tutto semplificato:
- da un lato, l’obbligo di comunicare l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 del Codice è sostituito dalla pubblicazione delle relative informazioni direttamente sul sistema MePA;
- dall’altro, la stessa aggiudicazione definitiva avviene più celermente in quanto l’amministrazione ha la possibilità di procedere alla verifica dei requisiti direttamente dal Sistema.
Nel caso di specie però l’aggiudicazione definitiva, è dunque intervenuta, come affermato dall’amministrazione, in data 6 agosto 2021 allorquando già compariva la definizione di “aggiudicatario definitivo” nella schermata della classifica di gara. Da ciò consegue l’irricevibilità del ricorso notificato alla resistente amministrazione solo in data 19 novembre 2021.
Occorre precisare a riguardo, come si evince espressamente dal “Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA – Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso”, che in tale sistema la procedura di aggiudicazione segue una modalità del tutto semplificata rispetto alle procedure ordinarie.
Qui, infatti, intervenuta l’aggiudicazione provvisoria attraverso la classifica generata automaticamente dal sistema, compare la dicitura accanto all’offerta migliore di “aggiudicatario provvisorio”.
Il passaggio all’aggiudicazione definitiva avviene con l’apposizione della dicitura “aggiudicatario definitivo” sempre al margine della classifica, dopo che il punto ordinante abbia effettuato la verifica dei requisiti che può avvenire anche automaticamente attraverso il Sistema.
L’amministrazione già in data 3 agosto 2021 aveva comunicato alla ricorrente, in risposta all’istanza di accesso agli atti, che “i verbali di gara sono stati trasmessi e comunicati a mezzo MEPA e non ci sono stati altri verbali di sedute private”, con ciò chiarendo come la procedura fosse oramai conclusa.