La Proroga Tecnica Di Un Appalto È Consentita Solo In Casi Eccezionali
La proroga tecnica è uno strumento che ha carattere di eccezionalità, utilizzabile solo in caso in cui l’Amministrazione non abbia potuto oggettivamente portare a termine la nuova procedura di gara e sia necessario garantire il servizio.
Diversamente, il dilatarsi dei tempi nella predisposizione dei documenti di gara non risulta in linea con i principi di efficacia e tempestività, nonché con il principio di buon andamento, di cui all’art. 97 della Costituzione.
ANAC spiega che la procedura negoziata senza bando di gara di cui all’art. 57 del d.lgs. 163/2006 costituisce una deroga al principio di concorrenzialità che guida la materia degli appalti pubblici, pertanto i casi in cui essa è prevista dal legislatore sono da ritenersi tassativi.
La motivazione delle “proroghe tecniche” addotta dalla SA, basata sulla procedura negoziata senza bando, presuppone l’accertata esistenza di un unico operatore economico in grado di fornire il servizio, escludendo quindi la concorrenza. Ciò significa che essa è incompatibile dal punto di vista logico con l’esistenza di una procedura di gara aperta, in corso di espletamento, che ha ad oggetto il medesimo servizio.
ANAC ha inoltre ricordato che nel nostro ordinamento vige il divieto di proroga e di rinnovo dei contratti pubblici. Quest’ultimi si traducono infatti in una fattispecie di affidamento senza gara, con violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento.
In materia di proroga dei contratti pubblici di appalto, non vi è nessuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile, in forza del quale l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica.
L’unica facoltà residuale è quella della proroga tecnica, sempre comunque diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara.
Essa, spiega ANAC, è uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro.
In altre parole, la proroga tecnica è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente.