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Procedure Di Aggiudicazione Dei Contratti Pubblici Sotto Soglia (Decreto Semplificazioni)

By consulteam inAppalti pubblici

L’articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge 11 settembre 2020, n. 120 interviene in materia di procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia.

Il comma 1 del provvedimento individua l’ambito applicativo della norma, stabilendo che, in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, si applichino le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 della disposizione in esame, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 dicembre 2021.

In tali casi, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentato a quattro mesi nei casi di procedura negoziata senza bando, e vengono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Il mancato rispetto dei termini previsti può essere valutato ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e qualora imputabili all’operatore economico, i ritardi costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

Con il comma 2 del provvedimento sono stabilite, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del codice dei contratti pubblici, le procedure per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Si prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro (lettera a). Si prevede poi (lettera b), la procedura negoziata senza bando di cui all’articolo 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ovvero di un numero superiore di operatori, graduato a seconda dell’importo del contratto, e con l’individuazione degli operatori economici in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, previa pubblicazione di un avviso relativo all’avvio della procedura di affidamento.

Inoltre le stazioni appaltanti danno altresì evidenza dell’avvio delle procedure negoziate senza bando, tramite pubblicazione di un avviso sui siti internet istituzionali.

Si prevede, anche, che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori a 40.000 euro, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.

Il comma 3 prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente; per gli affidamenti mediante procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono con propria scelta all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. È, anche, specificato che resta fermo quanto previsto dall’articolo 95, comma 3 del codice in materia di criteri di aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Il comma 4 dispone che per le modalità di affidamento di cui all’articolo 1 del provvedimento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie previste dal codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano ‘particolari esigenze’ che ne giustifichino la richiesta: in tal caso, la stazione appaltante le indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.

Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93 del Codice dei contratti.

Il comma 5 prevede che le disposizioni dell’articolo si applichino anche alle procedure per l’affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge n. 34 del 2020, fino all’importo di 750.000 euro.

Inoltre è stato inserito il comma aggiuntivo 5-bis che modifica l’art. 36 del Codice dei contratti pubblici prevedendo la non obbligatorietà della pubblicazione dell’avviso sui risultati per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, novellando l’articolo 36 del codice.

Il comma 5-ter, in ultimo, stabilisce che le disposizioni dell’articolo 1 del provvedimento si applicano, altresì, anche alle procedure per l’affidamento della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l’accesso al credito delle imprese.

In definitiva, l’articolo 1 del provvedimento introduce alcune modifiche temporali (sino al 31 dicembre 2021) in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e una modifica definitiva all’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti.

 

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