Principio Di Rotazione E Appalti Pubblici: La Sentenza Del TAR
Il principio di rotazione rappresenta uno dei punti fondamentali nell’ambito dei lavori pubblici, improntato a garantire la concorrenza.
Proprio per questo motivo, nel caso in cui non si tratti di una procedura di gara aperta, l’esclusione di un concessionario uscente è legittima, come spiega il TAR Lazio con la sentenza n. 5555/2023.
Il tribunale amministrativo, nell’esaminare il caso, ha confermato la legittimità dell’esclusione di due imprese dalla lista degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento, sia perché era stata accertata l’esistenza di un unico centro decisionale, oltre che in applicazione del principio di rotazione che, come afferma ANAC, “non può essere aggirata mediante ricorso ad affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.
Il giudice amministrativo, nello specifico, ha evidenziato quanto disposto dall’art. 36 del D.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici), al comma 1°, il quale prevede che “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”.
Il principio di rotazione non si applica nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare il “nuovo” operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti.
Ciò significa che l’art. 36, comma 1°, del D.lgs. n. 50/2016 impone quindi espressamente alle stazioni appaltanti, nell’affidamento dei contratti d’appalto sotto soglia, il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, al fine di evitare la formazione di rendite di posizione e perseguire l’effettiva concorrenza.
Nel caso in esame si tratta invece di un affidamento sotto soglia e l’Amministrazione non ha avviato una procedura aperta, ma negoziata, potendo partecipare alla stessa soltanto gli operatori invitati a seguito di un avviso di pre-informazione che è stato pubblicato solo sul sito dell’Amministrazione e non anche nelle forme previste per la procedura di evidenza pubblica.
La rotazione non si applica, invece, qualora il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
La procedura negoziata senza bando utilizzata dall’Amministrazione nel caso in esame non può quindi essere qualificata come “sostanzialmente” aperta, in quanto la stazione appaltante ha utilizzato lo strumento della manifestazione di interesse alla ricezione dell’invito proprio per verificare la presenza di un numero sufficiente di operatori interessati, limitando, però, la partecipazione alla seconda fase di gara ai soli operatori selezionati.
Ne consegue la legittimità dell’operato della Stazione Appaltante, che risulta conforme al principio di rotazione nella misura in cui, ha proceduto all’esclusione del concessionario uscente.
Il ricorso quindi è stato totalmente respinto, confermando la legittimità della decisione di escludere i due operatori dalla procedura di gara.