Codice Dei Contratti Pubblici: Gli Appalti Sotto Soglia
La riforma in materia di appalti approvata con il D.Lgs. 36/2023 introduce alcune rilevanti novità in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento ai contratti sotto soglia.
Nel nuovo Codice dei contratti pubblici, diversamente che nel D.Lgs. n. 50/16, si ritrova una parte interamente dedicata alla disciplina dei contratti al di sotto della soglia di rilevanza europea: la Parte I del Libro II.
Tale parte riproduce alcune disposizioni già contenute precedentemente, dettate per il periodo emergenziale o in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, ora estese indistintamente a tutti i contratti pubblici.
Nello specifico, le soglie per la procedura diretta e per la procedura negoziata senza bando sono quasi del tutto corrispondenti a quelle indicate all’art. 1 del D.L. 76/2020.
Viene confermata la soglia di 150.000 euro per l’affidamento diretto di lavori, mentre per l’affidamento diretto di servizi e forniture si passa dai 139.000 euro del decreto Semplificazioni, al vicinissimo limite di 140.000 euro.
Per gli appalti di lavori sopra il milione di euro e fino alla soglia europea, nel nuovo Codice, sarà possibile esperire la procedura negoziata senza bando previa consultazione di dieci operatori, con la novità che le stazioni appaltanti potranno sempre utilizzare le procedure ordinarie, senza nemmeno dover motivare in alcun modo tale scelta.
L’ innalzamento della soglia per la procedura negoziata, trova come contrappeso la codificazione delle regole per le indagini di mercato, da svolgersi al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata.
Per quanto riguarda l’affidamento diretto, nell’art. 50 del nuovo Codice, si ritrova l’indicazione che devono essere scelti operatori economici in possesso di documentate esperienze pregresse, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
Sotto soglia viene prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale, che si applica alla presenza di tutte le seguenti condizioni:
- l’aggiudicazione deve avvenire con il criterio del prezzo più basso,
- non deve trattarsi di affidamento diretto,
- i contratti non devono presentare un interesse transfrontaliero certo,
- le offerte ammesse devono essere in numero pari o superiore a cinque,
- gli atti di gara devono contenere la previsione dell’esclusione automatica indicando anche il metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra uno dei tre descritti nell’allegato II.2.
Negli affidamenti diretti sotto soglia, il controllo sul possesso dei requisiti viene parecchio semplificato, con una procedura che arriva a prevedere solo periodici controlli a campione. Viene infatti prevista un’autodichiarazione da parte dei concorrenti.
La stazione appaltante, al posto di un controllo a carico di tutti gli affidatari, verificherà le dichiarazioni rese dagli imprenditori, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Ovviamente questo non toglie la possibilità che l’ente verifichi comunque il possesso dei requisiti da parte dell’affidatario o dell’aggiudicatario.
Mentre sopra-soglia la verifica circa l’assenza di cause di esclusione dovrà avvenire attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore.