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Il Principio Di Equivalenza E Le Specifiche Tecniche

By consulteam inAppalti pubblici

Le specifiche tecniche sono le caratteristiche tecniche, previste dalla Stazione Appaltante, al fine di definire l’oggetto dell’appalto, inserite fra i documenti di gara, alle quali l’offerta di ciascun concorrente deve conformarsi.

Con il principio d’equivalenza, tuttavia, l’art. 68, stabilisce che ogni partecipante alla gara ha la possibilità di proporre soluzioni alternative a quelle stabilite dalle specifiche tecniche, purché le nuove proposte ottemperino in maniera pressoché equivalente ai requisiti individuati dalla stazione appaltante.

Secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza amministrativa, il principio di equivalenza ha lo scopo di evitare che, attraverso la previsione di specifiche tecniche eccessivamente dettagliate – in alcuni casi addirittura “nominative”, con indicazione ad esempio di un singolo brevetto, marchio o provenienza – risulti irragionevolmente limitato il confronto competitivo fra gli operatori economici, e in particolare vengano precluse offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta.

La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia Europea riguarda il fatto che il principio secondo cui: nell’ambito di una gara d’appalto sono ammessi prodotti equivalenti, è inteso a salvaguardare la libera concorrenza e la parità di trattamento tra gli offerenti.

Le specifiche tecniche dovrebbero quindi essere redatte in modo da evitare di ridurre artificialmente la concorrenza, mediante requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori da esso frequentemente offerti.

Inoltre, quando le specifiche tecniche che figurano nei documenti dell’appalto fanno riferimento a un marchio, a un’origine o a una produzione specifica, l’ente aggiudicatore deve imporre che l’offerente fornisca, già nella sua offerta, la prova dell’equivalenza dei prodotti che propone rispetto a quelli definiti nelle citate specifiche tecniche.

L’ente aggiudicatore gode di un potere discrezionale nel determinare i mezzi che gli offerenti possono impiegare per provare tale equivalenza nelle loro offerte, ma nonostante ciò, i mezzi di prova ammessi dall’ente aggiudicatore devono consentirgli di procedere ad una valutazione efficiente dell’offerta per determinare se quest’ultima sia conforme alle specifiche tecniche oggetto del bando di gara.

Una dichiarazione di equivalenza, però, per poter essere considerata un mezzo adeguato, deve provenire da un organo che sia in grado di garantire tale equivalenza.

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